Cassazione Penale, Sentenza n. 16514/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
FORESTIERI impugna per cassazione l'applicazione dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso", sostenendo che la Corte territoriale si sia basata esclusivamente sul danneggiamento dei mezzi del cantiere (elemento insufficiente) e che vi sia stato un errore circa la località dei fatti. PANDOLFI contesta l'applicazione, a suo carico, della recidiva qualificata (art. 133 c.p.) che avrebbe riguardato solo FORESTIERI, e deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: per FORESTIERI ha confermato la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso non sulla mera offesa ai mezzi, ma sulla complessiva condotta intimidatoria e sul controllo territoriale dimostrato dalle frasi minacciose rivolte alle vittime (es. richieste del "regalino", minacce di fermo dei lavori e di danni ai mezzi, riferimenti a controllo anche in Sicilia). Ha inoltre precisato che non è necessaria l'appartenenza a un'associazione mafiosa per applicare l'aggravante quando la condotta richiami alla sensibilità della vittima il tipico potere intimidatorio di una cosca. Quanto a PANDOLFI, il ricorso sulla recidiva è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale aveva concesso attenuanti equivalenti e poi aumentato la pena per l'aggravante del metodo mafioso (aggravante ad "effetto speciale"); quindi non risultano applicazioni ingiustificate della recidiva a suo carico. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; inoltre FORESTIERI è condannato a rimborsare alle parti civili la somma complessiva di Euro 4.500 per spese di rappresentanza e difesa
Norme richiamate
art. 133 cod. pen. (recidiva)
Contestata dal PANDOLFI come erroneamente applicata; la Corte ha ritenuto che la recidiva qualificata fosse stata contestata solo a FORESTIERI e che, comunque, la decisione di aumentare la pena faceva riferimento all'aggravante ad "effetto speciale" (metodo mafioso) e non a una applicazione indebita della recidiva a carico di PANDOLFI
art. 628 comma 3 n. 1 c.p. (circostanze aggravanti dell'estorsione)
La Corte territoriale ha confrontato le attenuanti e le aggravanti: ha concesso attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1, ma ha comunque ritenuto sussistente l'aggravante del "metodo mafioso" come ulteriore elemento aggravante ad effetto speciale
art. 63 cod. pen. comma quarto (aumento per circostanze ad "effetto speciale")
La Corte ha applicato l'aumento previsto per l'aggravante del metodo mafioso come aggravante ad effetto speciale, aumentando la pena base di un terzo in relazione a questa circostanza
art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991 (aggravante del c.d. metodo mafioso)
Richiamata nella giurisprudenza citata e applicata dalla Corte: l'aggravante si configura quando la condotta intimidatoria richiami al controllo territoriale tipico delle cosche, anche se gli autori non appartengono a un'associazione mafiosa; sono rilevanti minacce implicite o esplicite dirette a imporre il pagamento dovuto alla situazione di controllo del territorio
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche in assenza di accertata appartenenza degli autori a un'organizzazione mafiosa, se la condotta intimidatoria evoca il tipico potere di controllo territoriale e induce la vittima a ritenere inevitabili o inevitati i comportamenti richiesti
- Il danneggiamento di beni aziendali o mezzi non è di per sé sufficiente a configurare il metodo mafioso: occorre valutare il contesto complessivo, le espressioni e le modalità intimidatorie che manifestano controllo territoriale e la capacità di influire sull'attività imprenditoriale della vittima
- Le frasi minacciose che collegano la richiesta estorsiva al controllo del territorio (es. richieste di 'regalini', minacce di fermo lavori o danneggiamenti reiterati, riferimenti alla portata territoriale della minaccia) sono elementi probatori significativi per riconoscere l'aggravante
- Le censure esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (senza un valido profilo di violazione di legge) rischiano di essere ritenute manifestamente infondate e portare all'inammissibilità del ricorso in Cassazione
- In caso di contestazione di recidiva o di aggravanti ad "effetto speciale", è essenziale che la motivazione della sentenza sia chiara circa quale circostanza sia stata effettivamente applicata e a chi; errori di interpretazione formale possono essere distinti da valutazioni di merito che la Cassazione ritiene insindacabili se adeguatamente motivate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →