Cassazione Penale, Sentenza n. 13060/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna per riciclaggio (capo G). Si deduceva la diversa qualificazione del reato di riciclaggio in favoreggiamento (art. 379 c.p.), nonché, con motivi nuovi, la mancata configurabilità del riciclaggio dato il concorso di Silvestri nel reato presupposto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e l'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma terzo, c.p. Il ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile; il difensore ha poi proposto ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.), sostenendo che la fattispecie originaria era peculato, riqualificata solo in appello in appropriazione indebita, e che non era stato possibile chiedere l'attenuante prima della riqualificazione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i "motivi nuovi" non potevano essere dedotti in cassazione perché non proposti in appello (inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha inoltre ricordato che il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato all'errore materiale o di fatto e non può essere usato per correggere errori di diritto. Non essendovi un errore di fatto nella pronuncia impugnata né un fraintendimento della dinamica processuale, il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 379 cod. pen.
Norma richiamata nella dedotta diversa qualificazione del fatto (favoreggiamento); la Corte ha considerato la qualificazione alternativa come motivo nuovo non deducibile in cassazione se non proposto in appello
art. 648-bis, comma terzo, cod. pen.
Attenuante speciale invocata per la riqualificazione del reato presupposto; la Corte ha esaminato la questione ma l'ha ritenuta inammissibile perché la relativa deduzione era nuova rispetto all'appello
art. 646 cod. pen.
Norma dell'appropriazione indebita: rilevante per la tesi difensiva sulla riqualificazione del reato presupposto e sulla possibile incidenza sull'attenuante, ma la deduzione tardiva è stata ritenuta inammissibile
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario per errore di fatto: applicabile solo in presenza di errore materiale o percettivo e non per errori di diritto; la Corte ha escluso che il caso rientrasse in questo rimedio
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che regola l'inammissibilità in cassazione dei motivi nuovi non proposti nei gradi precedenti; richiamata dalla Corte per dichiarare inammissibile la deduzione relativa all'attenuante e alla diversa qualificazione
Massime di principio
- Motivi nuovi introdotti in cassazione, che non sono stati sollevati in appello, sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; vanno dunque esposti tempestivamente nei gradi di merito.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo per errori materiali o percettivi effettivi e non può essere utilizzato per rimettere questioni di diritto o questioni processuali non dedotte precedentemente.
- La riqualificazione del reato nel corso del processo (es. da peculato ad appropriazione indebita) può influire sulle conseguenze attenuanti, ma il beneficio o la sua invocazione devono essere tempestivamente dedotti nei gradi di merito per essere valutati in cassazione.
- La Corte di cassazione esercita un sindacato di legittimità; non sostituisce il giudizio di merito e non ammette ricostruzioni fattuali nuove non già esaminate dalle corti di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta quasi sempre condanna alle spese e può essere accompagnata da sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende).
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