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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49281/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cordoni ha impugnato la declaratoria di inammissibilità del suo atto di istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art.671 c.p.p., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.). Ha sostenuto che la Corte d'appello di Brescia, pur avendo confermato la decisione di primo grado che aveva escluso la continuazione, avrebbe comunque indicato che la questione poteva essere rimessa al giudice dell'esecuzione, e quindi non opererebbe la preclusione prevista dall'art.671 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che la domanda di riconoscimento della continuazione era già stata espressamente respinta dal Giudice per le indagini preliminari (sentenza 2 febbraio 2017) e che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 28 novembre 2018 divenuta irrevocabile, aveva dichiarato inammissibile l'appello sul punto: si è dunque formato il giudicato. Perciò il giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato l'inammissibilità della nuova istanza in base alla preclusione del primo comma dell'art.671 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che la menzione nella sentenza della Corte territoriale circa la possibilità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione costituisce un obiter dictum privo di efficacia rispetto al giudicato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Preclude la nuova richiesta innanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa questione è già stata definitivamente decisa nella fase di cognizione; la Corte ha ritenuto che si è formato il giudicato e quindi opera la preclusione

  • art.666 cod. proc. pen.

    comma secondo (richiamato nel provvedimento impugnato)

    Norma richiamata dal giudice dell'esecuzione per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, in relazione alla preclusione già formatasi

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di queste lettere

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Se la stessa questione di diritto o di fatto è stata già decisa con sentenza divenuta irrevocabile nella fase di cognizione, l'art.671 c.p.p. preclude che il medesimo tema sia nuovamente proposto al giudice dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'inammissibilità.
  • Una pronuncia della Corte d'appello che esclude la continuazione e che ha disposto sull'argomento fino a divenire irrevocabile genera giudicato: eventuali osservazioni della Corte che invitano il ricorrente a rivolgersi al giudice dell'esecuzione, se contenute in forma di obiter dictum, non incidono sul giudicato.
  • Per valutare l'ammissibilità di una istanza in sede esecutiva, occorre verificare con attenzione se la questione sia stata effettivamente decisa (raggiungendo il giudicato) o se invece non sia stata valutata nel merito: nel primo caso opera la preclusione, nel secondo la domanda può essere proposta.
  • Se la decisione precedente ha omesso di pronunciarsi sul punto o lo ha lasciato espressamente aperto, il giudice dell'esecuzione può esaminare la questione; viceversa una mera formula consigliativa della Corte territoriale non è sufficiente a superare la preclusione del giudicato.
  • In sede di impugnazione in cassazione è necessario produrre e far emergere chiaramente che non esiste giudicato sul punto dialogando con le sentenze precedenti; altrimenti il ricorso sarà respinto e il ricorrente può essere condannato alle spese.

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