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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14991/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito rimane ferma, non essendo stata accolta la doglianza sulla particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato giudicato per evasione. La sentenza impugnata aveva ritenuto la responsabilità per il reato di cui all'art. 385 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto infondata la censura, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era immune da censure perché i giudici di merito avevano correttamente valorizzato, in senso ostativo al beneficio, i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato e la complessiva gravità del fatto, evidenziando che l'evasione aveva costituito l'occasione per commettere un tentativo di furto aggravato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indicato come norma incriminatrice per il reato di evasione oggetto di imputazione

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa in ragione dei precedenti penali e della gravità complessiva della condotta

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi quali la presenza di plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato e la complessiva gravità della condotta contestata.
  • In sede di legittimità, la motivazione che esclude l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile se sorretta da un percorso argomentativo coerente e non manifestamente illogico.
  • La commissione del reato in un contesto che evidenzi un ulteriore disvalore concreto della condotta può essere elemento idoneo a escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica non decisiva alla valutazione di merito già correttamente motivata sulla esclusione della particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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