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Sentenza

Sentenza n. 4406/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Imperia una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l'attribuzione della Carta elettronica del docente, con accredito complessivo di euro 2.500,00 per gli anni di insegnamento a tempo determinato. In mancanza di esecuzione, aveva promosso giudizio davanti al TAR Liguria, che aveva accolto la domanda ordinando al Ministero di costituire la Carta entro 60 giorni, ma aveva liquidato le spese del giudizio in soli euro 500,00 in ragione del carattere seriale della controversia. L'appello era limitato alla quantificazione delle spese di lite del primo grado. L'appellante deduceva che la liquidazione fosse simbolica, inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale, in violazione dei parametri forensi e delle norme richiamate, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Ha ritenuto che la quantificazione delle spese sia espressione di un potere discrezionale del giudice, ma che non possano essere riconosciute somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. La somma di euro 500,00 era inferiore ai valori tariffari del D.M. n. 147/2022, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, e doveva quindi essere rideterminata. Tuttavia, il Collegio ha escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la causa presentava oggettiva assenza di complessità e carattere seriale, in presenza di numerosi precedenti analoghi. Le spese del primo grado sono state pertanto liquidate equitativamente in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La richiesta dell'importo superiore di euro 1.189,00 non è stata accolta. Le spese del grado d'appello sono state compensate per il parziale accoglimento e per la circostanza che la richiesta eccedeva l'importo ritenuto congruo secondo precedenti analoghi della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio era stato indicato come decorso prima della proposizione del giudizio volto a ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario.

  • D.M. n. 147/2022

    I valori tariffari costituiscono il parametro rispetto al quale deve essere valutata la congruità della liquidazione delle spese, anche considerando la riduzione prevista dal decreto.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    riduzione prevista dall’art. 4, comma 4

    Consente la riduzione dei valori tariffari, ma non legittima la liquidazione di somme simboliche o comunque lesive del decoro professionale.

  • art. 93 c.p.c.

    con distrazione ai sensi dell’art. 93 del cpc

    La liquidazione delle spese è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 2233 c.c.

    a tutela del decoro professionale

    È richiamato quale fondamento della tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso.

  • l. n. 247/2012

    Richiamata dall'appellante a sostegno dell'inderogabilità dei minimi e della tutela del decoro professionale.

  • l. n. 794/1942

    Richiamata dall'appellante a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese professionali.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, il quale deve motivare specificamente soltanto quando si discosta dalla regola della soccombenza.
  • La discrezionalità nella liquidazione delle spese processuali incontra il limite del divieto di riconoscere somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale; la liquidazione deve mantenere un rapporto ragionevole con i parametri tariffari applicabili.
  • Il carattere seriale della controversia e l'assenza di profili oggettivi di complessità possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto ai valori ordinari, ma non consentono di scendere al di sotto di una soglia non meramente simbolica.
  • La motivazione che richiama la serialità del contenzioso e la presenza di numerosi precedenti analoghi è sufficiente a giustificare la riduzione della liquidazione, purché l'importo finale resti congruo e rispettoso dei parametri professionali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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