Cassazione Penale, Sentenza n. 04514/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen., fondata su due novità: (1) consulenza tecnica del Prof. Andrea Piccinini sulle macchie di sangue rinvenute sulla maglietta indossata da De Salvo il 17/10/2011; (2) dichiarazione confessorio dell'originario coimputato Mihalache Nicolae George, il quale si sarebbe assunto la responsabilità del colpo mortale. La Corte di appello di Salerno dichiarò l'istanza manifestamente infondata de plano; la Corte di cassazione annullò tale ordinanza e rinviò alla Corte di appello di Napoli. La Corte di appello di Napoli, invece di instaurare il giudizio di revisione, pronunciò nuovamente ordinanza di inammissibilità de plano. De Salvo propose ricorso per cassazione denunciando il difetto di dar corso al giudizio di revisione e l'illegittimo esercizio di valutazioni di merito nella fase di delibazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, dopo l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità da parte della Cassazione, la Corte di appello di rinvio era obbligata a dar corso al giudizio di revisione (art. 636 e ss.), con citazione delle parti (art. 601), e non poteva operare una nuova declaratoria di inammissibilità de plano. L'ordinanza impugnata è stata dichiarata viziata da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. per omessa instaurazione del contraddittorio e mancanza di citazione dell'imputato; il provvedimento è annullato senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Napoli perché proceda al giudizio di revisione secondo le forme di legge.
Norme richiamate
art. 630, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina i casi tassativi di revisione fondati su elementi nuovi (es. nuova prova scientifica o confessione di terzo)
La disposizione è la base materiale della richiesta di revisione per novità probatorie; le nuove prove devono essere valutate nel giudizio di revisione e non sul presupposto di un vaglio de plano che sostituisca il contraddittorio
art. 634, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il comma 1 regola la delibazione preliminare sull'ammissibilità; il comma 2 dispone che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello
Dopo l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità adottata de plano, il rinvio disposto dal comma 2 vincola la corte di appello a procedere al 'giudizio di revisione' e non a ripetere il filtro de plano senza contraddittorio
art. 11, cod. proc. pen.
Criteri per l'individuazione della corte di appello cui rinviare
Individua la Corte di appello competente a ricevere gli atti dopo l'annullamento e ad instaurare il giudizio di revisione
art. 636, cod. proc. pen.
Norme sul giudizio di revisione: il presidente emette il decreto di citazione a norma dell'art. 601 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudizio di revisione si svolge con le forme proprie del processo, a seguito di citazione, e comporta l'instaurazione del contraddittorio per valutare le nuove prove
art. 601, cod. proc. pen.
Disciplina il decreto di citazione a giudizio
È lo strumento formale con cui si dà avvio al giudizio di revisione; la sua omissione quando dovuta determina la nullità del provvedimento che pretende concludere la procedura senza contraddittorio
art. 179, cod. proc. pen.
Nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio
Il mancato rispetto dell'obbligo di citazione/contraddittorio dopo l'annullamento costituisce nullità assoluta che la Corte può rilevare e sanzionare annullando il provvedimento impugnato
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla un'ordinanza di inammissibilità adottata de plano, la corte di appello di rinvio è obbligata a dar corso al giudizio di revisione e ad emettere il decreto di citazione previsto dagli artt. 636 e 601 cod. proc. pen.; non può emettere una nuova ordinanza di inammissibilità de plano senza instaurare il contraddittorio
- La fase preliminare di delibazione sull'ammissibilità non può essere riproposta all'infinito da corti successive dopo che la Cassazione ha rimosso lo sbarramento procedimentale: l'annullamento ha efficacia di apertura del giudizio di revisione
- Qualunque valutazione sulla attendibilità o sul peso delle "nuove prove" (consulenze, confessioni di terzi, ecc.) deve essere compiuta nel giudizio di revisione con pieno contraddittorio; il compimento di un sindacato di merito nella fase de plano è motivo di annullamento
- La mancata citazione dell'imputato o l'assenza del suo difensore, quando la procedura richiede il giudizio di revisione, determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio
- Questioni relative alla tempestività, coerenza o compatibilità delle dichiarazioni confessorie e alla affidabilità scientifica di consulenze tecniche sono questioni di merito da trattare nel giudizio di revisione e non possono essere risolte in via sommaria nella fase di ammissione
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