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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30088/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione a un atto con cui un privato aveva ceduto gratuitamente al Comune un'area destinata a opere di interesse pubblico, ottenendo in cambio diritti edificatori da utilizzare in altro ambito del distretto urbanistico. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo che l'atto non fosse oneroso ma rientrasse nello schema della cessione sostitutiva dell'espropriazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato circostanze specifiche dell'operazione, tra cui la natura dei terreni, la consistenza dei diritti edificatori attribuiti, l'iniziativa del proprietario e il contesto urbanistico; 2) violazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, dell'art. 3-ter D.Lgs. 463/1997 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso l'onerosità della cessione assumendo che la mera sostituzione di diritti edificatori equivalenti escludesse il corrispettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non individuava un vero fatto storico decisivo omesso, ma tendeva a contestare la qualificazione giuridica del contratto; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'atto andava correttamente qualificato come convenzione urbanistica e non come trasferimento oneroso imponibile in misura proporzionale. La Corte ha valorizzato la funzione urbanistica complessiva dell'operazione e l'assenza di un sinallagma tra cessione dell'area e attribuzione dei diritti edificatori. Il ricorso è stato quindi respinto e la sentenza d'appello è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    testo riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134

    Consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non copre la contestazione della qualificazione giuridica del rapporto né il mero mancato esame di elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone l'onere di depositare gli atti e documenti rilevanti richiamati a sostegno del vizio denunciato.

  • art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    nella formulazione vigente ratione temporis

    Nell'attività di qualificazione degli atti negoziali occorre attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio e alla regolamentazione effettivamente perseguita dalle parti.

  • art. 3-ter D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463

    Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la qualificazione operata dalla CTR.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, senza che la Corte ravvisi un errore di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata ritenuta la ricorrenza dei presupposti per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina regionale sul governo del territorio non può incidere sulla disciplina civilistica dei diritti soggettivi e dei diritti reali riservata allo Stato.

  • art. 2643, comma 1, n. 2-bis, c.c.

    Richiamato per escludere che l'accordo in esame integri un atto traslativo o costitutivo di diritti reali o edificatori in senso negoziale oneroso.

  • art. 20 L. 28 gennaio 1977 n. 10

    Il trattamento tributario fisso si applica anche agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, e agli atti attuativi eseguiti in loro attuazione.

  • art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

    Richiamato per il regime agevolato delle convenzioni urbanistiche, con imposta di registro in misura fissa ed esenzioni connesse.

  • art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    Non si applica quando l'atto è una convenzione urbanistica priva di corrispettività e di natura traslativa onerosa.

  • L. 27 dicembre 2017 n. 205

    Ha introdotto nell'art. 20 della L. n. 10/1977 i commi che estendono il trattamento fiscale agevolato agli atti preordinati alla trasformazione del territorio.

  • L.R. Basilicata 11 agosto 1999 n. 23

    Disciplina la perequazione urbanistica e la compensazione dei diritti edificatori nel sistema urbanistico regionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
  • Per integrare il vizio di omesso esame, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non è sufficiente.
  • In tema di imposta di registro, l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 impone di valorizzare la causa reale dell'atto e la concreta regolamentazione degli interessi, non la sola veste formale.
  • La cessione gratuita di un'area al Comune in cambio di diritti edificatori compensativi, nell'ambito di una pianificazione urbanistica, non integra di regola un trasferimento oneroso tassabile in misura proporzionale quando manca un vero sinallagma tra prestazioni.
  • Le convenzioni urbanistiche perseguono una funzione pubblicistica di trasformazione del territorio e non sono assimilabili tout court a contratti traslativi a titolo oneroso, sicché il loro regime fiscale segue le regole agevolate previste per gli atti preordinati alla trasformazione urbanistica.
  • I diritti edificatori di matrice compensativa hanno funzione indennitaria o ripristinatoria e sono distinti dai diritti edificatori perequativi, che invece rappresentano una quota di edificabilità ripartita ab origine tra le proprietà interessate dal piano.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiTributiImmobiliareContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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