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Sentenza

Sentenza n. 1518/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 233/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 233/2024 del Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 233/2024 del Tribunale di Rimini. Il decreto era munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con provvedimento del giudice civile del 25 settembre 2024, ed era stato notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e permaneva inadempiente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era munito del decreto di esecutorietà e che il Ministero non aveva adempiuto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non pagate, e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per le spese di causa, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato, se versato; disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per l'azione di ottemperanza proposta; la sentenza accoglie il ricorso e impartisce l'ordine di esecuzione, nominando contestualmente il commissario ad acta per l'eventuale inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 25/09/2024.

    Il decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. attesta l'esecutività del decreto ingiuntivo, che può quindi essere posto a fondamento dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando il titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione è munito di esecutorietà e l'amministrazione, dopo la notificazione rilevante ai fini dell'esecuzione, permane inadempiente.
  • Accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva su istanza della parte in caso di ulteriore inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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