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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36904/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/01/2023 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a reati di associazione per delinquere, riciclaggio e altri, con concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 631 e 634 c.p.p., mancato rispetto dell'art. 127 c.p.p. e violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che la Corte territoriale ha deciso 'de plano' ma al contempo ha compiuto una valutazione approfondita del materiale probatorio senza garantire il confronto; contesta inoltre la corretta applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. (novità probatorie), denunciando carenza o apparenza della motivazione sulla rilevanza e sulla decisività delle prove nuove e lamentando che la valutazione negativa sia stata apodittica e congetturale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di revisione di una sentenza di patteggiamento, il nuovo materiale probatorio deve essere valutato secondo la regola di giudizio applicabile al rito alternativo (art. 129 c.p.p.), cioè deve dimostrare l'esistenza di cause di proscioglimento tali da superare la presunzione di colpevolezza connessa alla richiesta di applicazione della pena. La Corte territoriale è ritenuta conforme a tali principi: anche dopo la valutazione dei documenti nuovi non risultava superato il quadro accusatorio né emergeva l'evidenza necessaria per prospettare una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; le doglianze del ricorrente che esulavano dai criteri di cui all'art. 129 sono state considerate inammissibili in sede di revisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rinvio del patteggiamento alla disciplina che richiede che, anche in caso di applicazione della pena per accordo, la revisione valuti il novum alla luce della regola di giudizio applicabile al rito (art. 129). Il consenso al patteggiamento implica l'accettazione dello 'statuto' del rito anche in fase di revisione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Parametro di giudizio per la revisione delle sentenze di patteggiamento: il nuovo elemento deve essere idoneo a dimostrare la sussistenza di una causa di proscioglimento secondo i criteri previsti da tale norma, ossia deve determinare l'evidenza necessaria a superare la presunzione di colpevolezza

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo della revisione per novità di prova; la Corte ha ritenuto che le prove nuove addotte non raggiungessero il requisito di decisività richiesto per aprire la revisione

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate dal ricorrente in ordine alle modalità di formazione del provvedimento di revisione; la Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali dedotte

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nella censura sulle modalità decisorie; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione delle regole che disciplinano la decisione sulla revisione

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione al rispetto del principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità non fosse contrastata da carenze del contraddittorio emerse nel caso

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma processuale sul rito di trattazione dell'impugnazione in Cassazione; presente nel procedimento ma non decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • In caso di revisione di una sentenza di patteggiamento, le prove nuove devono essere valutate secondo il parametro dell'art. 129 c.p.p.: non basta proporre elementi che generano mere questioni di merito, occorre che i nuovi elementi siano decisivi per configurare una causa di proscioglimento
  • La declaratoria di inammissibilità può essere adottata quando il novum non è idoneo, anche complessivamente, a superare il quadro probatorio già valutato dal giudice della definizione del processo; una valutazione approfondita della documentazione non equivale automaticamente all'ammissibilità della revisione se il risultato è che la prova nuova non altera l'evidenza richiesta
  • Non è possibile, in sede di revisione del patteggiamento, formulare argomentazioni volte a negare la responsabilità al di fuori del perimetro normativo dettato dall'art. 129 c.p.p.; il ricorrente accetta lo 'statuto' del rito alternativo anche per la fase revisoria
  • Le censure procedurali (es. violazione del contraddittorio) devono essere dimostrate concretamente; la soluzione processuale de plano è legittima quando la dichiarazione di inammissibilità sia manifestamente fondata o quando il novum non soddisfi i criteri di decisività
  • Presentare una richiesta di revisione senza un novum chiaramente idoneo può esporre il richiedente al pagamento delle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Prassi consigliata: prima di proporre revisione dopo patteggiamento valutare attentamente, con consulenze tecniche e documentazione probatoria concreta, se il nuovo elemento incide sull'elemento oggettivo o soggettivo del reato in modo da soddisfare il test di 'evidenza' richiesto da art. 129

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