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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14253/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Il paziente aveva convenuto l’Azienda sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alle prestazioni rese durante un ricovero ospedaliero. La non corretta individuazione della sede di una lesione fistolosa artero-venosa avrebbe determinato un aggravamento delle condizioni di salute, con paraplegia incompleta degli arti inferiori e vescica e intestino neurologici. Il Tribunale aveva ravvisato un incremento del 20% dell’invalidità, che sarebbe stata comunque pari al 50% anche in caso di corretta prestazione, e aveva liquidato 220.000 euro per danno non patrimoniale e 168.157,81 euro per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi; l’importo complessivo era stato poi rettificato in 494.134,50 euro. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 12 giugno 2017, confermò la liquidazione del danno non patrimoniale, riconobbe integralmente le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma limitò al 20% il rimborso delle spese per badanti, liquidando 11.624 euro per quelle già sostenute e 16.336 euro per quelle future; escluse inoltre la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale. L’Azienda sanitaria propose ricorso principale con due motivi: denunciò l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di riduzione del risarcimento; contestò inoltre il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale differenziale, sostenendo che il danno incrementativo dovesse essere calcolato autonomamente dal grado zero, per un importo indicato in 55.614 euro. Le procuratrici generali del paziente proposero ricorso incidentale con quattro motivi: contestarono la riduzione al 20% delle spese per badanti e denunciarono contraddittorietà rispetto al rimborso integrale delle spese per le barriere architettoniche; lamentarono un errore di calcolo nella liquidazione delle spese per badante già sostenute, che avrebbero dovuto ammontare a 14.000 euro; denunciarono ultrapetizione per avere la Corte d’appello escluso la rivalutazione anche su poste non comprese nell’impugnazione dell’Azienda e sul danno non patrimoniale; infine dedussero contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alle spese legali e di consulenza tecnica di primo grado.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale: la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla rituale domanda restitutoria proposta dall’Azienda sanitaria, che non poteva ritenersi implicitamente accolta per effetto della riforma della sentenza di primo grado. Ha rigettato il secondo motivo principale, ritenendo corretto il criterio di liquidazione del danno differenziale: per menomazioni concorrenti si determina prima l’invalidità complessiva, poi quella preesistente, si convertono entrambe in valori monetari e si sottrae il secondo importo dal primo, salva l’equità correttiva o integrativa; il criterio dal grado zero riguarda invece menomazioni coesistenti. Del ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché volto a ottenere una nuova valutazione di fatto sull’assistenza necessaria e perché la contraddittorietà dedotta non era più denunciabile ai sensi del testo vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e il secondo motivo, poiché l’errore di calcolo è emendabile con il procedimento di correzione e non determina nullità della sentenza. Ha accolto il terzo motivo incidentale: l’appello dell’Azienda sulla rivalutazione riguardava soltanto le spese di assistenza futura, sicché la Corte territoriale aveva pronunciato oltre i limiti della domanda escludendo la rivalutazione anche dalle altre poste patrimoniali e dal danno non patrimoniale. Il quarto motivo incidentale è rimasto assorbito, dovendo il giudice di rinvio provvedere nuovamente sulle spese. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita

    Il giudice che riforma una sentenza provvisoriamente esecutiva deve pronunciarsi sulla domanda restitutoria ritualmente proposta; la riforma non vale, da sola, come condanna implicita alla restituzione.

  • art. 474 c.p.c.

    non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita

    La riforma della decisione di primo grado non costituisce, di per sé, titolo per la restituzione delle somme corrisposte quando sia stata proposta una domanda restitutoria sulla quale il giudice deve pronunciarsi.

  • art. 389 c.p.c.

    non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita

    La disposizione relativa alle domande conseguenti alla cassazione non consente di considerare implicita nella riforma della pronuncia una condanna restitutoria non espressamente pronunciata.

  • art. 1226 c.c.

    in tema di liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni preesistenti “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro (…); procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto

    Per liquidare il danno alla salute in presenza di menomazioni preesistenti concorrenti, occorre monetizzare separatamente l’invalidità complessiva e quella preesistente e sottrarre il secondo valore dal primo, restando possibile un intervento equitativo correttivo o integrativo quando lo richiedano le circostanze concrete.

  • art. 2059 c.c.

    La Corte di Appello ha liquidato correttamente il danno differenziale, in conformità al criterio individuato da Cass. n. 28986/2019

    Nel caso deciso, la liquidazione del danno non patrimoniale differenziale è stata ritenuta corretta perché conforme al criterio di monetizzazione separata dell’invalidità complessiva e di quella preesistente, seguito dalla sottrazione.

  • art. 287 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile giacchè quello denunciato è un errore di calcolo che non è prospettabile in termini di nullità della sentenza, ma è emendabile mediante il procedimento di correzione ex artt. 287 c.p.c. e segg.

    L’errore meramente aritmetico nella quantificazione non integra, per ciò solo, un vizio di nullità della sentenza e deve essere fatto valere mediante il procedimento di correzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa all’affermazione che l’assistenza di badanti sarebbe stata necessaria anche in caso di invalidità del 50% è inammissibile, in quanto – benchè prospettata sotto il profilo della violazione di norme di diritto – investe, a monte, un accertamento di fatto ed è diretta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità.

    La deduzione formale della violazione delle regole processuali sulle prove non consente di ottenere in Cassazione un nuovo apprezzamento dell’accertamento fattuale relativo alla necessità dell’assistenza.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa all’affermazione che l’assistenza di badanti sarebbe stata necessaria anche in caso di invalidità del 50% è inammissibile, in quanto – benchè prospettata sotto il profilo della violazione di norme di diritto – investe, a monte, un accertamento di fatto ed è diretta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità.

    La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando, al di là della sua formulazione, mira soltanto a sostituire in sede di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    La censura relativa all’affermazione che l’assistenza di badanti sarebbe stata necessaria anche in caso di invalidità del 50% è inammissibile, in quanto – benchè prospettata sotto il profilo della violazione di norme di diritto – investe, a monte, un accertamento di fatto ed è diretta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità.

    La Corte non ha statuito nel merito sulla portata dell’art. 1223 c.c.; ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a rimettere in discussione un accertamento fattuale del giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    La censura relativa all’affermazione che l’assistenza di badanti sarebbe stata necessaria anche in caso di invalidità del 50% è inammissibile, in quanto – benchè prospettata sotto il profilo della violazione di norme di diritto – investe, a monte, un accertamento di fatto ed è diretta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità.

    La Corte non ha enunciato una regola sostanziale autonoma sull’art. 1227 c.c.; ha ritenuto inammissibile la censura che chiedeva una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parimenti inammissibile è la censura di contraddittorietà, in quanto concerne un vizio non più deducibile ai sensi del testo novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5

    La contraddittorietà della motivazione dedotta nel ricorso non è ammissibile quale vizio ai sensi del testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 156 c.p.c.

    il motivo denunciato è un errore di calcolo che non è prospettabile in termini di nullità della sentenza, ma è emendabile mediante il procedimento di correzione ex artt. 287 c.p.c. e segg.

    Un errore aritmetico nella quantificazione non determina la nullità della sentenza; la censura di nullità fondata su tale errore è inammissibile, restando esperibile il procedimento di correzione.

Massime di principio

  • Quando una parte chiede ritualmente, in appello, la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, il giudice che riforma quella decisione deve pronunciarsi espressamente sulla domanda: la riforma non comporta una condanna restitutoria implicita.
  • In presenza di menomazioni preesistenti concorrenti con quella causata dall’illecito, il danno differenziale alla salute va determinato monetizzando sia l’invalidità complessiva sia quella preesistente e sottraendo il secondo valore dal primo; resta possibile la correzione o integrazione equitativa in base alle circostanze del caso concreto. Per le menomazioni meramente coesistenti, invece, la stima è effettuata in senso assoluto, a partire dallo zero per cento.
  • Non è ammissibile in Cassazione una censura formulata come violazione di norme processuali o sostanziali quando, nella sostanza, sollecita un nuovo apprezzamento dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Un errore meramente aritmetico nella quantificazione non si denuncia come nullità della sentenza, ma si corregge mediante il procedimento previsto dagli artt. 287 e seguenti c.p.c.
  • Il giudice d’appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se estende la statuizione sulla rivalutazione monetaria a poste risarcitorie che non erano state investite dalla specifica impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieErrore medicoRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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