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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25819/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del 15/10/2024 della Corte di appello di Brescia che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva ordinato la confisca e disposto il sequestro preventivo. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. per mancata qualificazione dell'atto come opposizione all'esecuzione e mancata trasmissione degli atti al giudice competente; censura inoltre la legittimità della confisca disposta dal giudice dell'esecuzione in assenza di impugnazione del pubblico ministero nelle fasi precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 568 u.c. c.p.p. e del principio del "favor impugnationis", l'istanza proposta dal ricorrente doveva essere qualificata come opposizione all'esecuzione e gli atti dovevano essere trasmessi al giudice dell'esecuzione competente (Corte di appello di Brescia). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Va interpretato nel senso che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte; il giudice che riceve un rimedio inidoneo deve verificare l'impugnabilità e la volontas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente (favor impugnationis e conservazione degli atti giuridici).

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca; la Corte ha richiamato tale norma per confermare che la decisione sulla confisca rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce le forme dell'opposizione all'esecuzione nei procedimenti di confisca; la Corte ha richiamato la norma per indicare che l'istanza di riesame andava qualificata come opposizione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla questione di compatibilità del giudice che decide l'opposizione: la giurisprudenza (citate) considera non fondata l'eccezione di incompatibilità, ritenendo che l'opposizione integri una fase del medesimo procedimento e non configuri un giudizio autonomo che imponga l'incompatibilità.

Massime di principio

  • Se una parte propone un rimedio diverso da quello previsto dalla legge, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità e la 'voluntas impugnationis' e, se ricorre il caso, riqualificare l'atto e trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
  • Le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di confisca non sono immediatamente appellabili in Cassazione: devono essere sottoposte a sindacato mediante opposizione all'esecuzione (art. 667 c.p.p.), e un ricorso erroneamente rivolto alla Corte va riqualificato come opposizione e trasmesso.
  • Il principio del 'favor impugnationis' e della conservazione degli atti giuridici impone di evitare dichiarazioni di inammissibilità formale quando sia possibile garantire il rimedio sostanziale mediante riqualificazione dell'atto.
  • L'opposizione all'esecuzione è parte del procedimento unitario e consente l'esercizio del contraddittorio successivamente alla decisione del giudice dell'esecuzione; ciò non comporta di per sé violazioni dei canoni di imparzialità quando il medesimo giudice partecipi alla fase di esecuzione e, poi, all'opposizione.
  • In presenza di sequestro eseguito su beni del destinatario di una confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, la via corretta per contestare la misura è l'opposizione all'esecuzione; il tribunale che riceve una istanza mal qualificata deve trasmettere gli atti al giudice competente e non dichiarare inammissibile il gravame.

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