Sentenza n. 1428/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1253/2025, depositata e resa pubblica il 29.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 666/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1253/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero alla costituzione della Carta e all'accredito complessivo di 1.000 euro, oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 maggio 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 28 novembre 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre specifiche difese né provare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Quanto alla ricevibilità, ha rilevato il rispetto del termine processuale di quindici giorni, dimezzato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. per il rito camerale. Quanto all'ammissibilità, ha affermato che l'ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La ricorrente aveva provato sia il passaggio in giudicato della sentenza, mediante certificazione della cancelleria, sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, il giudicato imponeva al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente e accreditare l'importo complessivo di 1.000 euro, oltre accessori. In assenza di prova dell'adempimento o di ragioni ostative, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto. Le spese, pari a 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta, di imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi da trattare con rito camerale; il TAR ne ha ricavato, nel caso concreto, il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Stabilisce il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro; il decorso del termine costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di dare, fare o pagare.
- Chi propone l'ottemperanza deve provare il passaggio in giudicato del titolo e, quando si tratta di obblighi pecuniari a carico di un'amministrazione dello Stato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il giudicato del giudice ordinario che riconosce un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione ha valore conformativo e ordinatorio immediato: l'amministrazione deve porre in essere tutte le attività necessarie a rendere concreto il bene della vita riconosciuto, senza potersi limitare a una costituzione formale nel giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un'inottemperanza accertata, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
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