Sentenza del 02/02/2018 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento -Bollo - Notifica cartella di pagamento - Consegna in busta sigillata al portiere - Notifica regolare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la regolarità della notifica della cartella esattoriale, sostenendo che la consegna dell'atto al portiere, seppure contenuto in una busta sigillata, non fosse sufficiente a garantirne la conoscibilità. La questione riguardava in particolare l'idoneità del portiere a ricevere l'atto e l'effettiva coincidenza dell'indirizzo con il domicilio del contribuente.
La decisione
La notifica è stata ritenuta regolare perché risultavano accertati sia l'effettivo domicilio del contribuente sia l'abilitazione della persona che aveva ricevuto l'atto, nella qualità di portiere. Inoltre, la tempestiva proposizione del ricorso avrebbe comunque sanato eventuali irregolarità della notifica, dimostrando che il destinatario aveva avuto concreta conoscenza della cartella. Il principio è ricondotto alla sentenza della Corte di cassazione n. 17445/2017.
Norme richiamate
Art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti del processo tributario. Nel caso esaminato, la regolarità della notificazione è stata valutata anche alla luce dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
Art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973
La norma richiama le modalità di notificazione degli atti tributari, consentendo la consegna a soggetti legittimati a riceverli presso il domicilio del destinatario, tra cui il portiere quando ne siano verificati i presupposti.
Sentenza della Corte di cassazione n. 17445/2017
La consegna dell'atto al portiere può rendere la notifica idonea a produrre effetti quando sia accertato che il destinatario risiede effettivamente presso l'indirizzo indicato e che il consegnatario è abilitato alla ricezione. La proposizione tempestiva del ricorso può inoltre sanare eventuali vizi della notifica per raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- La consegna di una cartella al portiere può essere valida se l'indirizzo corrisponde al domicilio effettivo del destinatario e il portiere opera come soggetto abilitato alla ricezione.
- La consegna in busta sigillata tutela la riservatezza del destinatario, ma la validità dipende soprattutto dal rispetto delle condizioni previste per la notifica e dalla corretta identificazione del luogo e del consegnatario.
- La tempestiva impugnazione dell'atto dimostra che il destinatario ne ha avuto conoscenza e può sanare eventuali irregolarità formali della notificazione, senza necessariamente eliminare altri eventuali vizi autonomi della cartella.
- Chi contesta una notifica deve indicare concretamente quale requisito sarebbe mancato, ad esempio l'assenza del domicilio effettivo, l'inesistenza del portiere o l'inosservanza delle formalità prescritte.
- La validità della notifica non implica automaticamente la fondatezza della pretesa tributaria: regolarità della notifica e legittimità del debito sono questioni distinte.
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