Sentenza n. 310/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria definitiva, in data 8 agosto 2025 - A202406, relativa al concorso indetto dall’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l. - per il “reclutamento personale - n. 6 operai generici settore gestione bagni pubblici”, pubblicata sul portale IPA in data 8 agosto 2025; - nonché di tutti gli altri atti ad essi presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi espressamente bando relativo al concorso per il “reclutamento personale - n. 6 operai generici settore gestione bagni pubblici”, pubblicato in data 7 ottobre 2024 sul portale IPA, ove occorra e nei limiti dell’interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore del ricorrente ovvero che non sia integrato con le cogenti disposizioni di legge che la prevedono); - per la condanna dell’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l. al risarcimento del danno, da quantificarsi anche in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di una procedura per il reclutamento di sei operai generici, nonché gli atti presupposti e connessi, incluso il bando
Esito
Favorevole al resistente (società in house)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la graduatoria definitiva della procedura di reclutamento, sostenendo la violazione degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 in materia di riserve a favore del personale militare, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle regole sul legittimo affidamento e sul giusto procedimento. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione e violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies della l. 241/1990. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando la propria natura di società di capitali in house e la natura privatistica del rapporto di lavoro da instaurare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto decisiva la natura societaria della resistente, anche se interamente partecipata da un ente locale: le società di capitali totalmente pubbliche restano, quanto ai rapporti di lavoro, soggetti di diritto privato e non sono pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 presuppone infatti l'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non si estende alle procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione presso società di capitali, anche in house. Il giudice ha richiamato inoltre l'art. 19, comma 4, del d.lgs. 175/2016, che mantiene ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società partecipate. Ha indicato quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, davanti al quale il giudizio può essere riproposto nei termini di legge ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito di rito.
Norme richiamate
artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010
Norme invocate dal ricorrente a sostegno della pretesa applicazione della riserva di posti in favore del personale militare; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda le controversie relative all'instaurazione di rapporti di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non opera per il reclutamento presso società di capitali, anche se interamente pubbliche.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le società di capitali interamente partecipate da enti locali non sono configurabili come pubbliche amministrazioni ai fini del regime del pubblico impiego.
art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016
Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale
La disposizione attribuisce espressamente al giudice ordinario le controversie sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica.
artt. 9 e 11 c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo deve indicare il giudice munito di giurisdizione, davanti al quale la domanda può essere riproposta nei termini di legge.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie sulla validità di procedure e provvedimenti adottati da una società di capitali interamente partecipata da enti pubblici per l'assunzione del proprio personale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il rapporto di lavoro instaurato è di natura privata.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 presuppone che la procedura sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non è sufficiente che il datore di lavoro sia una società a totale partecipazione pubblica o operi secondo il modello in house.
- L'art. 19, comma 4, del d.lgs. 175/2016 attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica, anche quando la selezione sia configurata secondo modalità pubbliche o paraconcorsuali.
- In presenza di una controversia devoluta al giudice ordinario, quest'ultimo può disapplicare gli atti amministrativi presupposti eventualmente ritenuti illegittimi, mentre il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare il giudice munito di giurisdizione ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a.
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