Cassazione Penale, Sentenza n. 1291/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente contestava che la revoca dell'affidamento in prova sia avvenuta nonostante i fatti per cui era stato arrestato siano antecedenti al periodo di affidamento; sosteneva che la revoca non dovrebbe conseguire automaticamente a ogni violazione o a fatti anteriori, ma solo quando emerga che il soggetto non sia idoneo al trattamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha legittimamente trasformato l'affidamento in prova in detenzione domiciliare: la misura cautelare sopravvenuta, seppure riferita a fatti anteriori all'affidamento, ha introdotto nuovi elementi non noti al momento della concessione del beneficio e ha dimostrato l'inconciliabilità della prosecuzione della misura alternativa con la gravità dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Cass. pen., Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013 (Rv. 25670)
Principio secondo cui l'affidamento in prova può essere revocato anche per l'emersione di una misura cautelare relativa a fatti anteriori, purché dal provvedimento cautelare emergano nuovi elementi rispetto a quelli valutati al momento della concessione del beneficio.
Cass. pen., Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008 (Rv. 241308)
Giurisprudenza di supporto che ammette la revoca dell'affidamento per sopravvenienza di elementi nuovi desumibili da misure cautelari o procedimenti sopravvenuti.
Cass. pen., Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002 (Rv. 221640)
Ulteriore precedente confermante la possibilità di revoca in presenza di nuovi elementi che incidono sulla pronosi favorevole originaria.
Cass. pen., Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 (Rv. 280095)
Formulazione chiara del principio: la revoca dell'affidamento per fatti anteriori è legittima solo se dall'esame del provvedimento cautelare emergono nuovi elementi capaci di modificare il quadro valutativo che aveva portato alla concessione dell'affidamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali del ricorrente; nel caso specifico è stata applicata per addebitare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automaticamente esclusa per fatti commessi anteriormente alla concessione: è possibile se emergono elementi nuovi e rilevanti dal provvedimento cautelare o dal procedimento sopravvenuto.
- Il criterio decisivo è se i nuovi elementi alterano la prognosi favorevole originaria sulla idoneità del soggetto al trattamento in regime di misura alternativa.
- La semplice anteriorità temporale dei fatti non basta a impedire la revoca: la difesa deve dimostrare che i fatti erano già noti o che non introducono elementi nuovi che incidono sulla valutazione di pericolosità o incompatibilità con la misura alternativa.
- Il giudice deve motivare esplicitamente perché i nuovi elementi resi noti dalla misura cautelare rendono inconciliabile la prosecuzione dell'affidamento; una motivazione difettosa può costituire motivo di impugnazione.
- Strategia difensiva pratica: documentare che i fatti erano già emersi al momento dell'affidamento o fornire elementi di riabilitazione/idoneità (es. percorsi trattamentali, elementi di residenza sociale, lavoro), chiedendo comunque una rivalutazione selettiva della misura anziché la revoca piena.
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