Cassazione Penale, Sentenza n. 17826/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Questore di Udine impose a Valent le prescrizioni previste dall'art. 6 della legge 13/12/1989 n.401; la notifica avvenne il 27/07/2023 alle ore 09:40. Il Pubblico Ministero richiese la convalida entro il termine di 48 ore; tuttavia la richiesta di convalida fu presentata il 28/07/2023 ore 12:05 e l'ordinanza di convalida fu emessa il 28/07/2023 ore 13:00, ossia prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore. Il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine di 48 ore per la presentazione di memorie prima della pronuncia del GIP (primo motivo) e, in secondo luogo, contestava la legittimità della durata della misura per "recidivi amministrativi" e la sua irricevibilità in quanto non era a conoscenza del provvedimento presupposto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari depositata il 28/07/2023 e ha dichiarato la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 25/07/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La motivazione è basata sulla violazione del termine dilatorio di 48 ore che impedì al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa tramite "contraddittorio cartolare" e presentazione di memorie.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6
La misura prevista dall'art.6 costituisce forma di limitazione della libertà personale; la procedura di convalida implica la possibilità per il destinatario di conoscere gli atti e di esercitare il diritto di difesa entro il termine dilatorio previsto
Costituzione, art.13
Le misure che limitano la libertà personale richiedono le garanzie previste dall'art.13 Cost.; il destinatario deve avere piena e previa conoscenza dei diritti di difesa
Codice di procedura penale, art.178 lett. c)
La violazione del termine dilatorio e del diritto di difesa integra una nullità di ordine generale secondo la disposizione richiamata
Sentenza Corte Costituzionale n.512/2002
Conferma che la misura di prevenzione di cui alla L.401/1989 art.6 è una restrizione della libertà personale e richiede che il destinatario abbia piena conoscenza dei diritti di difesa
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n.44273/2004
Stabilisce che il destinatario deve poter interloquire nel procedimento (presentare memorie, esaminare documentazione) e che è necessario un congruo termine, identificato nella prassi nella dilazione di 48 ore decorrenti dalla notifica
Massime di principio
- Le misure cautelari amministrative restrittive della libertà personale imposte dal Questore ai sensi della L.401/89 devono rispettare le garanzie costituzionali (art.13 Cost.) e il diritto di difesa.
- Il termine dilatorio di 48 ore decorre dalla notifica del provvedimento del Questore; in tale arco temporale il Pubblico Ministero può chiedere la convalida e il destinatario può presentare memorie e deduzioni. Il Giudice non può pronunciare la convalida prima della scadenza di tale termine se ciò impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La mancata osservanza del termine dilatorio di 48 ore integra una nullità di ordine generale (art.178 lett. c) c.p.p.) e può determinare l'annullamento senza rinvio dell'atto di convalida e la cessazione dell'efficacia della prescrizione limitativa (almeno per quanto riguarda l'obbligo di presentazione).
- In presenza di vizi procedurali rilevanti relativi al diritto di difesa, le questioni sostanziali successive possono risultare assorbite: quindi, per il difensore è spesso strategico impugnare tempestivamente eventuali violazioni procedurali.
- Prassi operativa consigliata: controllare sempre data e ora di notifica, esercitare tempestivamente il diritto di accesso agli atti e depositare memorie entro il termine di 48 ore; in caso di convalida anticipata, valutare impugnazione per nullità procedurale.
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