Cassazione Penale, Sentenza n. 38850/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del 6 maggio 2024 del Tribunale di Rovigo che aveva respinto la sua opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso l'ordinanza del 19 aprile 2024 che aveva dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. in favore di Youssef Bel Abbas. Il ricorso contestava: (1) la nullità procedurale perché il giudice dell'esecuzione ha deciso l'opposizione "de plano" senza celebrare l'udienza camerale prevista dal rito speciale (art. 667 c.p.p. richiamando art. 666 c.p.p.); (2) errore di diritto per aver sovrapposto le regole sulla revoca della sospensione condizionale della pena con quelle dell'estinzione del reato ex art. 167 c.p., ritenendo che la presenza di una ulteriore condanna con sospensione non possa automaticamente impedire la dichiarazione di estinzione purché la seconda sospensione sia stata concessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato principalmente il primo motivo (nullità per mancata udienza camerale) e assorbendo il secondo. Ha dichiarato che per le ipotesi disciplinate dall'art. 667 c.p.p. si applica il rito "speciale" che impone la decisione dell'opposizione in udienza camerale; la pronuncia emessa de plano in luogo dell'udienza camerale è nulla, la nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Disciplina il rito "ordinario" del giudice dell'esecuzione che prevede l'udienza camerale con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore, salvo che la richiesta sia manifestamente infondata e si proceda de plano.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Stabilisce il rito "speciale" per specifiche materie (tra cui l'estinzione del reato), prevedendo che l'ordinanza venga emessa senza formalità e che contro di essa sia esperibile opposizione davanti allo stesso giudice, la quale deve essere decisa in udienza camerale.
art. 167 c.p.
Regola l'estinzione del reato per effetto del decorso del tempo e di determinate condizioni; nella vicenda era centrale per la valutazione se, alla luce di una ulteriore condanna commessa nel quinquennio, potesse essere comunque dichiarata l'estinzione del reato.
art. 676 c.p.p.
Richiama l'art. 667 c.p.p. e conferma l'applicazione del rito speciale anche per alcune altre materie attribuite al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Per le materie previste dall'art. 667 c.p.p. (tra cui l'estinzione del reato) il giudice dell'esecuzione deve trattare l'opposizione in udienza camerale: la decisione "de plano" è nulla e la nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio.
- Prima di valutare il merito di un'istanza di estinzione ex art. 167 c.p. occorre rispettare il rito speciale; eventuali violazioni procedurali formali determinano l'annullamento e il rinvio, rendendo ininfluenti le questioni sostanziali finché il procedimento non sia regolarmente celebrato.
- Non bisogna confondere le regole sulla revoca della sospensione condizionale della pena con i criteri per l'estinzione del reato: la valutazione se un'altra condanna nel quinquennio precluda l'estinzione è una questione di merito che va esaminata nell'ambito del corretto rito processuale.
- La nullità dell'ordinanza per mancata udienza camerale può essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento e comporta, di regola, l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe è opportuno, prima di adottare decisioni di merito, verificare la correttezza del rito seguito; se si agisce de plano in una materia prevista dall'art. 667 c.p.p. l'atto è vulnerabile e il decisum rischia l'annullamento.
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