Sentenza n. 74/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento di foglio di via obbligatorio prot. n. 10708/2025 del Questore della Provincia di Udine dd. 15.10.2025, notificato in medesima data; - nonché di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con intimazione di lasciare Udine e divieto di ritorno per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva partecipato a una manifestazione in favore del popolo palestinese svoltasi a Udine il 14 ottobre 2025 in concomitanza con una partita di calcio, ha dedotto di essere stata coinvolta in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine senza avere posto in essere condotte violente o consapevolmente contrarie alle disposizioni impartite dalle autorità. Ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Udine, deducendo: a) violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di una situazione di assoluta urgenza; b) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché non sarebbe appartenuta alle categorie di soggetti destinatari della misura e non sarebbe stato adeguatamente dimostrato, mediante un giudizio prognostico fondato sulla condotta recente e remota, il rischio di reiterazione di condotte socialmente pericolose. Ha inoltre rappresentato di essere incensurata e di non essere mai stata coinvolta in fatti analoghi.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i motivi e ha annullato il foglio di via. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha affermato che essa può essere omessa nell'applicazione di una misura di prevenzione solo quando ricorra assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione. Nel caso concreto, la manifestazione era già conclusa e non risultavano imminenti ulteriori manifestazioni dello stesso genere a Udine; pertanto, l'omissione dell'avviso non era giustificata. Il mancato contraddittorio aveva inoltre impedito l'acquisizione di eventuali chiarimenti e giustificazioni rilevanti per la valutazione della condotta e della pericolosità. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché il provvedimento non esplicitava con sufficiente chiarezza la base fattuale e giuridica del giudizio prognostico sul rischio di reiterazione e sulla pericolosità sociale. Il giudizio di pericolosità, proprio nel sistema delle misure di prevenzione, deve essere collegato all'esame della condotta e della generale condotta di vita. La mancata dimostrazione dell'appartenenza della ricorrente alle categorie di soggetti tendenzialmente considerate pericolose rendeva ulteriormente ingiustificata la misura. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, nell'applicazione di una misura di prevenzione, soltanto in presenza di assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione.
art. 1 d.lgs. 159/2011
La misura di prevenzione deve essere applicata nei confronti di soggetti riconducibili alle categorie previste dalla normativa e sulla base di una valutazione effettiva della pericolosità.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Il foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio prognostico adeguatamente motivato circa la pericolosità sociale e il rischio di reiterazione di condotte pericolose.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nell'applicazione di una misura di prevenzione, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa solo quando sussista un'assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne l'immediata reiterazione; l'urgenza non può essere desunta automaticamente dalla natura preventiva della misura.
- Il foglio di via obbligatorio richiede un giudizio prognostico concreto, individualizzato e adeguatamente motivato sulla pericolosità sociale e sul rischio di reiterazione, fondato sull'esame della condotta specifica e della generale condotta di vita del destinatario.
- Quando la situazione che ha originato la misura è ormai esaurita e non risultano imminenti ulteriori occasioni di pericolo, l'omessa partecipazione procedimentale assume rilievo, perché il contraddittorio avrebbe potuto incidere sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione prognostica.
- La mera presenza di una persona in una manifestazione sfociata in scontri non è sufficiente, senza ulteriori elementi individualizzanti, a fondare un giudizio di pericolosità sociale e un divieto di ritorno nel territorio comunale.
- Il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione deve indicare con chiarezza la ragione fattuale e giuridica per cui il destinatario rientra nelle categorie previste dalla legge e presenta un concreto rischio di reiterazione di condotte socialmente pericolose.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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