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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11726/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova presentata dal ricorrente. Il motivo principale dedotto è l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere subordinato la concessione dell'affidamento in prova a una preventiva sperimentazione di permessi premio, requisito che il ricorrente sostiene non essere previsto dalla legge. Si segnala inoltre che i carichi pendenti richiamati dall'ordinanza riguarderebbero reati comuni non aggravati da mafiosità e che non risultano ancora condanne in primo grado; si evidenziano elementi positivi quali la collaborazione con la giustizia, la relazione trattamentale del carcere di Paliano e il parere della DDA di Catania che segnala la recisione dei collegamenti con la criminalita e il consolidamento del ravvedimento.

La decisione

Il ricorso e stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto legittima la linea di gradualita adottata dal Tribunale di sorveglianza, affermando che la preventiva sperimentazione di permessi premio pur non essendo un requisito di legge puo essere richiesta come parte di una progressiva verifica dell'affidabilita esterna. Sono state ritenute rilevanti, ai fini della valutazione del pericolo di recidiva, anche le pendenze processuali per fatti commessi nel 2019-2020 (incendio, minaccia, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale), nonostante l'assenza di condanne definitive, e tali elementi hanno reso prematura la concessione dell'affidamento. Gli elementi positivi (parere DDA, condotta trattamentale, collaborazione) sono stati considerati ma giudicati al momento subvalenti rispetto al complesso della valutazione sulla personalita e sul rischio di recidiva; rilevata inoltre la persistenza di legami familiari nei luoghi di origine non protetti, che richiedono maggiore osservazione. Conseguentemente il rigetto e stato confermato e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese come previsto dall'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47)

    art. 47, comma 2: l'affidamento in prova deve assicurare la prevenzione del pericolo che l'affidato commetta altri reati e contribuire alla rieducazione del reo

    L'art. 47 impone al giudice di valutare sia il pericolo di recidiva sia l'utilita dell'affidamento ai fini rieducativi; la Corte ha ritenuto che questa duplice finalita giustifichi valutazioni cautelative e la richiesta di progressiva sperimentazione di benefici per verificare l'affidabilita esterna

  • codice di procedura penale (art. 616, comma 1)

    art. 616, comma 1: alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    Alla luce dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)

    Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019 (Froncillo); Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015 (Sicari); Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003 (Chiara); Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021 (Acri)

    La giurisprudenza di legittimita conferma che il sistema di accesso ai benefici penitenziari puo fondarsi sulla progressivita e gradualita; il Tribunale di sorveglianza puo richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali anche quando emergono elementi positivi, e puo tenere conto di pendenze processuali nella valutazione del rischio di recidiva

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova e valutazione discrezionale che deve contemperare il rischio di recidiva e l'utilita rieducativa: la legge non impone prerequisiti fissi ma il giudice puo esigere gradualita
  • La preventiva sperimentazione di permessi premio non e un requisito di legge ma puo essere legittimamente richiesta come misura di osservazione per verificare l'affidabilita esterna
  • Le pendenze processuali, anche se non ancora sfociate in condanna, sono elementi valutabili dal giudice e possono influire negativamente sulla prognosi di non pericolosita
  • Gli elementi positivi (collaborazione, pareri favorevoli, percorso trattamentale) sono rilevanti ma non necessariamente decisivi se sussistono indici contrari nel complesso della personalita e dei legami del soggetto
  • La presenza di legami familiari nei luoghi di origine non protetti o l'assenza di un programma di protezione puo giustificare maggiore cautela e richiesta di osservazione prima di misure alternative
  • Per aumentare le possibilita di successo in istanze analoghe e utile documentare concretamente la recisione dei legami criminali, esperienze premiali positive gia svolte, assenza di pendenze significative o loro rapida definizione, e misure di protezione/relocation quando pertinente

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