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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22725/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva convenuto in giudizio la mutuataria chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo per asserita mancanza di causa e, in via subordinata, la risoluzione del contratto per effetto di una clausola risolutiva espressa contenuta nel regolamento di concessione e nel contratto. Secondo l'ente, la mutuataria aveva reso dichiarazioni non veritiere circa la residenza e la proprietà di altri immobili, e non aveva rispettato le condizioni poste per l'accesso al mutuo agevolato. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo la clausola risolutiva espressa generica e, quanto alla risoluzione per inadempimento, aveva comunque ravvisato un comportamento successivo dell'ente incompatibile con la volontà di avvalersene. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: con il primo si deduceva la violazione dell'art. 1456 c.c., sostenendo che la clausola era specifica perché riferita a obblighi determinati della domanda di concessione e alla destinazione dell'alloggio a residenza abituale; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 1453 c.c. in punto di rinuncia tacita alla risoluzione, motivo che è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la clausola risolutiva espressa non era di stile ma doveva essere esaminata nella sua specificità, poiché richiamava dichiarazioni non veritiere e obblighi contenuti nella domanda di concessione del mutuo, in un rapporto qualificabile come mutuo di scopo. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la questione applicando il principio di diritto enunciato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    "qualora il mutuo sia stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nella domanda di concessione... il relativo contratto è risolto in qualsiasi momento"

    Per la clausola risolutiva espressa è necessario che l'inadempimento riguardi obbligazioni specificamente determinate; il rinvio può essere effettuato anche a un altro atto o documento espressamente richiamato, come la domanda di concessione del mutuo o la dichiarazione di possesso dei requisiti per il mutuo agevolato.

  • art. 1453 c.c.

    Il motivo relativo alla rinuncia tacita alla risoluzione è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 1456, comma 2, c.c.

    In presenza di clausola risolutiva espressa, è sufficiente la comunicazione della parte interessata di volersene avvalere perché operi la risoluzione di diritto.

Massime di principio

  • La clausola risolutiva espressa è valida quando individua in modo specifico e determinato l'obbligazione la cui violazione comporta la risoluzione di diritto; non è sufficiente un richiamo generico a tutte le obbligazioni del contratto.
  • La specificità richiesta dall'art. 1456 c.c. può risultare anche dal rinvio espresso a un diverso atto o documento contrattualmente richiamato, purché in esso siano individuate le condizioni o dichiarazioni la cui falsità o violazione è causalmente rilevante per il rapporto.
  • La presenza di una clausola risolutiva espressa non esclude, in generale, che altri inadempimenti di non scarsa importanza possano condurre alla risoluzione secondo le regole ordinarie; per gli inadempimenti compresi nella clausola, però, il giudice non deve svolgere una autonoma valutazione di gravità.
  • Quando la clausola risolutiva espressa opera, la parte interessata deve soltanto dichiarare all'altra di volersene avvalere affinché si produca la risoluzione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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