Cassazione Civile, Ordinanza n. 00023/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare, integrato da una successiva scrittura privata, avente a oggetto un appartamento con terrazza. Il giudice di primo grado aveva ritenuto la promittente venditrice inadempiente agli obblighi assunti, aveva considerato legittimo il recesso del promissario acquirente e l’aveva condannata a restituire il doppio della caparra confirmatoria. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la venditrice non avesse trasferito il bene entro il termine essenziale convenuto e che il promissario acquirente potesse avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1385, comma 2, c.c. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1385, 1453, 1454 e 1457 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la scrittura integrativa non le imponeva di consegnare l’immobile libero da formalità pregiudizievoli, ma solo rinviava la stipula per verifiche catastali; ha inoltre dedotto che la scoperta di pignoramento e ipoteca su una diversa identificazione catastale avrebbe integrato una temporanea impossibilità della prestazione e sospeso il termine essenziale, oltre a lamentare la rilevanza della successiva disponibilità alla stipula. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la documentazione non era stata correttamente valutata e che, se esaminata correttamente, avrebbe escluso l’imputabilità dell’inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito; ha inoltre osservato che il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria non è più deducibile nei termini invocati, essendo il controllo di legittimità limitato ai soli casi di anomalia motivazionale radicale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme, senza indicazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado, e comunque perché non sussistevano le denunciate violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., trattandosi di critica alla valutazione delle prove e non di decisione fondata su prove non acquisite o su prove legali disapplicate. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione relativa all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1256 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una temporanea impossibilità della prestazione; la Corte non ne affronta il merito, perché la censura è stata reputata inammissibile come sollecitazione a una nuova valutazione dei fatti.
art. 1385 c.c.
La Corte d’appello aveva applicato la regola della caparra confirmatoria a favore della parte non inadempiente; la Cassazione non entra nel merito della corretta applicazione, ritenendo inammissibile la censura.
art. 1453 c.c.
Invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della risoluzione per inadempimento; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1454 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; non oggetto di scrutinio nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 1457 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine essenziale; la Corte non esamina la doglianza nel merito perché inammissibile.
art. 287 c.p.c.
Menzi onato per la correzione della sentenza di merito; dato processuale riportato nei fatti di causa.
art. 288 c.p.c.
Menzi onato per la correzione della sentenza di merito; dato processuale riportato nei fatti di causa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà nei termini tradizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale base costituzionale del requisito minimo di motivazione della sentenza.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1-4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.; il motivo ex n. 5 è inammissibile salvo che siano diverse le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la mera valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di piena prova a elementi soggetti a libero apprezzamento o viceversa disattende prove legali; non è sindacabile in cassazione la scelta di maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l’importo ulteriore del contributo unificato.
L. n. 134 del 2012
Legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, richiamata per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L. n. 228 del 2012
Richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducono in nullità della sentenza, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione come vizi autonomi.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice decida su prove non introdotte dalle parti o raccolte fuori dai poteri officiosi consentiti, non quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi o disattende prove legali; non è invece censurabile in cassazione la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nel preliminare di compravendita immobiliare, la deduzione di inadempimento e di legittimità del recesso con caparra confirmatoria presuppone una critica ammissibile alla ricostruzione dei fatti di merito, non essendo sufficiente prospettare in cassazione una lettura alternativa della documentazione contrattuale e processuale.
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