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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26525/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di finanziamento recante anche una garanzia fideiussoria, ma la destinataria dell’ingiunzione, in quanto asserita fideiussore, aveva proposto opposizione deducendo che la firma apposta su tutte le pagine del contratto fosse apocrifa e quindi disconoscendola. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo inutilizzabile il contratto, perché il disconoscimento della sottoscrizione era stato seguito da istanza di verificazione non accompagnata da mezzi istruttori. La banca ha impugnato la decisione lamentando violazione degli artt. 215, 216 e 219 c.p.c., nonché vizio di motivazione, sostenendo che l’istanza di verificazione era stata tempestivamente proposta, che il giudice avrebbe dovuto ammetterla anche in mancanza di scritture di comparazione prodotte dalla banca stessa, e che il materiale probatorio avrebbe potuto essere integrato dal giudice anche utilizzando scritture già presenti in atti o disponendo altri mezzi istruttori, compreso l’ordine di scrittura sotto dettatura ex art. 219 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della verificazione della scrittura privata disconosciuta, l’art. 216 c.p.c. impone alla parte che intende avvalersene un imprescindibile onere di indicare o produrre scritture di comparazione e di proporre i mezzi di prova ritenuti utili entro il termine processuale previsto per la fissazione del thema probandum. Poiché la banca aveva formulato l’istanza di verificazione senza corredarla di richieste istruttorie o di elementi di comparazione idonei, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza era corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato; la banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 216 c.p.c.

    la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione

    pone a carico di chi chiede la verificazione un onere imprescindibile di allegazione probatoria e di produzione/indicazione di scritture di comparazione; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità dell'istanza

  • art. 217 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente oggetto di una specifica regula decidendi nel testo

  • art. 219 c.p.c.

    il giudice poteva ... provvedere ex art. 219 c.p.c., cioè ordinando alla parte di scrivere sotto dettatura

    richiamato dalla ricorrente come possibile mezzo istruttorio, ma la Corte non lo valorizza come rimedio idoneo a superare il mancato assolvimento dell'onere iniziale ex art. 216 c.p.c.

  • art. 215 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 215, 216 e 219 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma decisività nella ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    norma processuale invocata per articolare il motivo di legittimità

  • art. 372 c.p.c.

    documento depositato ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione del documento richiamato per superare l’eccezione sulla validità della procura speciale

  • art. 365 c.p.c.

    procura speciale ex art. 365 c.p.c.

    richiamato quale base della procura al difensore per il ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono ... i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Chi intende avvalersi in giudizio di una scrittura privata disconosciuta deve, al momento della richiesta di verificazione, adempiere un onere processuale specifico e tempestivo: indicare o produrre scritture di comparazione e proporre i mezzi di prova ritenuti utili; la sola istanza di verificazione, se non accompagnata da tali allegazioni, è inammissibile.
  • L’onere di comparazione non è assolto in modo generico né può essere differito a una fase successiva dell’istruttoria: la parte deve attivarsi entro il termine previsto per la definizione del thema probandum, senza poter confidare su una successiva integrazione officiosa del materiale probatorio.
  • La possibilità di utilizzare documenti già presenti in atti o di ricorrere ad altri mezzi istruttori non elimina l’obbligo iniziale della parte interessata di segnalarli e di chiederne l’utilizzazione; il giudice non è tenuto a supplire alla totale inerzia probatoria della parte istante.
  • Nel giudizio di verificazione della scrittura disconosciuta, l’eventuale potere del giudice di disporre accertamenti ulteriori non può sanare il mancato assolvimento, da parte dell’istante, degli adempimenti preliminari imposti dall’art. 216 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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