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Sentenza

Sentenza n. 1439/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell''Interno con nota K-OMISSIS- del 21 ottobre 2020, notificato mediante messo comunale in data 19 novembre 2020. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1\10\2025 : del decreto del Ministero dell’Interno 27 ottobre 2020 n. K1-OMISSIS-di diniego del rilascio di cittadinanza a favore del Sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202100641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, seguito da motivi aggiunti avverso il decreto e la documentazione istruttoria resa ostensibile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in Italia dal 1999, titolare di permesso di soggiorno e di un'impresa individuale operante nell'edilizia, ha impugnato il diniego di cittadinanza fondato sull'affermazione che gli elementi acquisiti non consentissero di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Con il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 10-bis l. 241/1990 e della circolare ministeriale del 22 marzo 2019, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando l'omessa comunicazione dei motivi ostativi e l'insufficienza della motivazione. Ha ipotizzato che il diniego fosse collegato a una risalente indagine del 2005, conclusasi con archiviazione, e a una successiva perquisizione con esito negativo. Ha inoltre valorizzato l'incensuratezza, l'integrazione sociale e lavorativa e l'assenza di segnalazioni a suo carico. A seguito dell'ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha depositato documentazione con cautele di segretezza. I motivi aggiunti hanno contestato la violazione degli artt. 27 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, l'errata applicazione dell'art. 41 TULPS, la violazione dell'art. 270-bis c.p. in relazione agli artt. 408 e 409 c.p.p., nonché il difetto di motivazione e istruttoria. Il ricorrente ha negato qualsiasi appartenenza o collegamento con un gruppo islamista radicale e ha contestato il valore della rilevazione della propria autovettura nell'area di Dragash, evidenziando che tale zona comprende il luogo di nascita e di residenza dei familiari, oltre a essere un'area di transito per esigenze personali e amministrative.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come atto di alta amministrazione, espressione di amplissima discrezionalità, subordinato non solo ai requisiti formali e all'integrazione del richiedente, ma anche a una prognosi sull'opportunità del suo stabile inserimento nella comunità nazionale e sulla sua estraneità a minacce per la sicurezza pubblica. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto estrinseco e limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della coerenza e ragionevolezza della motivazione e dell'assenza di travisamento o illogicità, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella ministeriale. Nel caso concreto, la documentazione acquisita in giudizio ha evidenziato due perquisizioni, sebbene prive di esito penale, e la rilevazione dell'autovettura del ricorrente in un'area collegata a soggetti e ambienti di radicalismo islamico. Tali elementi, valutati complessivamente, sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il ragionevole sospetto di una possibile vicinanza a organizzazioni incompatibili con i valori costituzionali, pur non essendo idonei a fondare un'accusa penale o un'espulsione. Il giudice ha ritenuto legittimo che la motivazione non indicasse analiticamente tutte le fonti e le informazioni riservate, purché rendesse comprensibile l'iter logico della decisione e fosse sorretta da un minimo coerente substrato documentale e fattuale. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990: il carattere riservato delle informazioni, sottratte all'accesso per esigenze di sicurezza nazionale, impedisce l'ostensione dettagliata dei motivi ostativi e rende non configurabile la violazione del preavviso di rigetto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di valutazione discrezionale e può essere negata quando risultino motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto presuppone che l'interessato possa conoscere gli elementi posti a fondamento del futuro diniego; quando tali elementi sono riservati per esigenze di sicurezza nazionale, la mancata comunicazione non determina violazione della norma.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei dinieghi di cittadinanza fondati sulla sicurezza della Repubblica è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere l'iter logico della decisione, senza la necessità di indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti coperti da riservatezza.

  • art. 2, comma 1, lett. d), decreto del Ministro dell'Interno n. 415/1994

    Le informazioni riservate concernenti la sicurezza dello Stato sono sottratte all'accesso e non devono essere integralmente ostese al richiedente.

  • art. 41 TULPS

    La disposizione è richiamata con riguardo alla perquisizione disposta nei confronti del richiedente, il cui esito negativo non impedisce all'Amministrazione di valorizzare, in una valutazione prognostica di sicurezza, gli elementi informativi complessivamente acquisiti.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; il giudice ha escluso la loro violazione in presenza di istruttoria e motivazione ritenute sufficienti.

  • art. 27 Cost.

    Il richiamo è stato esaminato nell'ambito delle censure del ricorrente, ma il diniego non è stato considerato una sanzione penale né fondato su un accertamento di responsabilità penale.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, e non un diritto automaticamente conseguente alla durata della residenza, alla disponibilità di redditi o all'integrazione sociale e lavorativa.
  • Nei dinieghi di cittadinanza fondati su esigenze di sicurezza nazionale, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e riguarda il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e l'assenza di travisamento; non può estendersi alla sostituzione della valutazione prognostica ministeriale.
  • La sicurezza della Repubblica e la prevenzione dei reati possono essere valutate sulla base di elementi informativi che non integrano un illecito penale né giustificano un'espulsione. Per negare la cittadinanza è sufficiente che tali elementi, provenienti da fonti istituzionali affidabili e valutati nel loro complesso, non consentano di escludere ragionevolmente una possibile vicinanza a organizzazioni incompatibili con i valori costituzionali.
  • Nei dinieghi di cittadinanza per motivi di sicurezza non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti e le informazioni riservate; è sufficiente una motivazione che renda comprensibile l'iter logico della decisione e sia ancorata a un coerente substrato documentale e fattuale.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate sottratte all'accesso per esigenze di sicurezza nazionale, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non determina violazione della norma, poiché l'interessato non potrebbe comunque conoscere in dettaglio gli elementi posti a fondamento del futuro provvedimento negativo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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