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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del Decreto Ministeriale prot. n. 119 del 15/6/2023, pubblicato in data 12/07/2023 sul sito internet istituzionale del MIM, nella parte in cui all''art. 9, comma 1, dispone testualmente che “In applicazione dell''articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all''articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all''estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell''istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell''ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS. Vengono conseguentemente rideterminate le posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale; OVE OCCORRA PREVIA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'' COSTITUZIONALE DELL''ART. 5, COMMA 13 e 14 DEL D.L. N. 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 74 DEL 21.06.2023 PUBBLICATA NELLA SERIE GENERALE - N. 95 DEL 22 APRILE 2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bonavoglia Michele il 19/9/2023: PER L'ANNULLAMENTO NEI LIMITI DI INTERESSE PREVIA SOSPENSIONE CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA: - Del Decreto Ministeriale prot. n. 119 del 15/6/2023, pubblicato in data 12/07/2023 sul sito internet istituzionale del MIM, nella parte in cui all'art. 9, comma 1, dispone testualmente che “In applicazione dell'articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell'ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS. Vengono conseguentemente rideterminate le posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale; NONCHÉ ORA PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE, - delle graduatorie ADSS, pubblicate dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso con decreto prot. n. 11046 del 31/8/2023, nella parte in cui il ricorrente viene inserito in coda rispetto ai candidati con titolo specifico sul sostegno conseguito in Italia (inseriti per primi) e quelli che hanno inserito quest'anno il titolo conseguito in Italia – (inseriti nei cd Elenchi Aggiuntivi); -di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale, ivi compreso, in parte qua, l'art. 9 co 2 del DM 119/23 e il decreto prot. n. 11046 del 31/8/2023 dell'USR Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso; E, SEMPRE OVE OCCORRA, PREVIA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 5, COMMA 13 e 14 DEL D.L. N. 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 74 DEL 21.06.2023 PUBBLICATA NELLA SERIE GENERALE - N. 95 DEL 22 APRILE 2023;

Giustizia amministrativa202310044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, limitatamente alla disciplina dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS dei candidati con titolo estero soggetto a riconoscimento, nonché graduatorie ADSS dell'Ambito Territoriale di Treviso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 119 del 2023, nella parte in cui disciplina l'inserimento in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS degli aspiranti muniti di titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e ancora soggetto a riconoscimento, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche le graduatorie ADSS pubblicate dall'Ambito Territoriale di Treviso, lamentando il proprio inserimento in coda rispetto ai candidati con titolo specifico conseguito in Italia e a quelli inseriti negli elenchi aggiuntivi. È stata prospettata, ove occorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 13 e 14, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. n. 74 del 2023. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure contro il decreto ministeriale e le graduatorie. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione di un avviso sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati. L'Amministrazione dovrà pubblicare, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. Il mancato rispetto del termine perentorio è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme agli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., per le modalità di notificazione mediante pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante modalità idonee, in considerazione del loro elevato numero.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

  • art. 5, commi 13 e 14, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. n. 74 del 2023

    È indicato quale parametro legislativo della disciplina impugnata e quale disposizione della cui legittimità costituzionale il ricorrente prospetta, ove necessario, la questione; l'ordinanza non esamina tale questione.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei relativi indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione di un avviso sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, con termini specifici per l'esecuzione e per il deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione.
  • Il termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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