Cassazione Civile, Ordinanza n. 32778/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dall'attività di un commercialista incaricato della contabilità di una società di persone. Secondo la prospettazione attorea, il professionista non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi per un'annualità e avrebbe compilato erroneamente quelle successive, con conseguente notifica alla società di avvisi di accertamento fiscali e danni patrimoniali. In primo grado era stata proposta azione sia da due socie in proprio sia, inizialmente, da una socia che agiva quale rappresentante della società; il giudice di pace aveva poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva di tale socia, ritenendo tardivo l'intervento successivo della società a mezzo della vera rappresentante legale. Il giudice di pace, nondimeno, aveva condannato il commercialista al risarcimento in favore della società. In appello il Tribunale ha accolto l'appello incidentale tardivo del professionista e ha rigettato l'appello principale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 e 334 c.p.c., sostenendo che l'appello incidentale tardivo del convenuto fosse inammissibile perché non rivolto contro l'appellante principale ma contro la società, che non aveva proposto appello; 2) violazione degli artt. 83, 105 e 122 c.p.c., deducendo che l'intervento della vera rappresentante legale non fosse un intervento volontario soggetto a preclusioni, bensì un atto di sanatoria del difetto di rappresentanza; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la domanda fosse stata respinta nonostante le prove della sua fondatezza fossero state dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che l'appello incidentale tardivo può essere ammissibile anche quando l'interesse a proporlo sorga da altre impugnazioni e comunque, nel caso concreto, il giudice di merito aveva compiuto un accertamento concreto dagli atti ritenendo che la società avesse impugnato anche il capo sulle spese, con conseguente qualità di appellante principale insieme alle socie. Sul secondo motivo ha ritenuto che la qualificazione dell'atto di intervento come intervento volontario tardivo non fosse stata censurata in appello, sicché doveva considerarsi ferma; essendo tardivo l'intervento, erano inammissibili le domande e le prove in esso contenute. Il terzo motivo è stato respinto perché condizionato al precedente: una volta ritenuta definitiva la tardività dell'intervento e l'inammissibilità delle richieste istruttorie, non poteva accedersi alla censura sulla valutazione delle prove. Le spese sono state compensate per l'esito alterno del procedimento, con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato per la censura sull'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, ma la Corte ha escluso la violazione poiché l'interesse all'impugnazione può sorgere anche da altre impugnazioni e il giudice di merito aveva svolto un accertamento concreto sull'effettiva qualità di appellante.
art. 334 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'appello incidentale tardivo non è ammesso solo in presenza di una specifica impugnazione principale contro il medesimo soggetto, potendo l'interesse all'impugnazione nascere anche da altre impugnazioni e dovendosi valutare in concreto la posizione processuale.
art. 83 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta sanatoria del difetto di rappresentanza della società; la Corte ha ritenuto decisiva la mancata censura della qualificazione dell'atto come intervento volontario tardivo.
art. 105 c.p.c.
Invocato per sostenere che l'atto fosse un intervento volontario; la Corte ha confermato la natura di intervento e la conseguente soggezione alle relative preclusioni, non essendo stata impugnata tale qualificazione.
art. 122 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla regolarità del contraddittorio; la Corte non vi ha ravvisato una base per superare la tardività dell'intervento già accertata nei gradi di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare il rigetto della domanda nonostante le prove dedotte; la Corte ha respinto la censura perché le prove erano divenute inammissibili a seguito della tardività dell'intervento e dell'inammissibilità della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'appello incidentale tardivo può essere ritenuto ammissibile anche quando l'interesse ad impugnare derivi non solo dall'appello principale, ma anche da altre impugnazioni proposte nel processo, purché l'accertamento sulla posizione processuale sia compiuto in concreto sulla base degli atti.
- Se una parte non impugna la qualificazione del proprio atto come intervento volontario tardivo, tale qualificazione resta ferma e l'atto soggiace alle preclusioni proprie dell'intervento, con conseguente inammissibilità delle domande e delle prove formulate oltre termine.
- Una censura sulla mancata valutazione delle prove è infondata quando la domanda è stata dichiarata tardiva e le richieste istruttorie sono divenute inammissibili per effetto di una qualificazione processuale non più contestata.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo condizionato che presuppone l'accoglimento di una censura precedente resta assorbito o comunque infondato se la censura presupposta viene rigettata.
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