Sentenza n. 4858/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della Nota di Agenzia delle entrate-Riscossione prot. n. anno 7178915/2025 del 01/12/2025, ricevuta a mezzo PEC del 03.12.2025, con la quale l'Agente della Riscossione, in riscontro all'istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1190 notificata a mezzo pec dal Ricorrente in data 24.11.2025, negava l'accesso ai documenti richiesti, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti in capo al Ricorrente sull'istanza di accesso citata, con conseguente ordine a parte intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso documentale relativo alla posizione debitoria personale, seguito dalla trasmissione nelle more di parte della documentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario degli atti)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo essere stato sottoposto a una procedura esecutiva ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 in relazione a cartelle che dichiarava di non avere mai ricevuto, chiedeva ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, l’estratto debitorio, le cartelle di pagamento insolute, i ruoli e le dichiarazioni di esecutorietà, le relate di notifica, specifici avvisi di addebito, specifiche cartelle e specifici avvisi di accertamento con le rispettive notifiche. L’amministrazione negava l’accesso ritenendo l’istanza generica e preordinata a un controllo generalizzato, trasmettendo soltanto la situazione debitoria complessiva e invitando il richiedente a indicare le cartelle interessate. In giudizio il ricorrente sosteneva che la domanda fosse sufficientemente determinata, che non richiedesse elaborazioni gravose e che fosse sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla propria posizione debitoria. L’Agenzia dichiarava di avere trasmesso nelle more parte degli atti e di avere inoltrato agli enti impositori competenti la richiesta relativa agli atti notificati direttamente da questi ultimi.
La decisione
Il TAR dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per la documentazione trasmessa nelle more, comprendente l’estratto debitorio, copie di cartelle e alcune relate di notifica. Accoglie parzialmente il ricorso quanto alle relate di notifica di alcune cartelle non ancora disponibili presso l’Agenzia: riconosce l’interesse qualificato del ricorrente, trattandosi di atti riferibili alla sua posizione personale e specificamente individuati, e ordina ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di esibirle entro trenta giorni da quando ne avrà la disponibilità. Rigetta il ricorso per il resto. In particolare, ritiene generica la richiesta relativa a tutta la documentazione concernente la situazione debitoria, comprese cartelle, ruoli e relate, quando non adeguatamente individuata. Quanto agli avvisi di addebito, agli avvisi di accertamento e alle relative notifiche, esclude l’obbligo di ostensione a carico dell’Agenzia perché gli atti non erano nella sua disponibilità, essendo stati notificati direttamente dagli enti impositori; rileva comunque che l’Agenzia aveva trasmesso l’istanza agli enti competenti. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale e la relativa tutela giurisdizionale; l’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale e deve riguardare documenti determinati o determinabili.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
È riconosciuto un interesse qualificato all’accesso quando gli atti sono riferibili alla posizione personale del richiedente e riguardano cartelle di pagamento specificamente individuate.
art. 24, comma 3, l. n. 241/1990
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni
Non consente di accogliere richieste generiche rivolte all’intera documentazione concernente una situazione debitoria, se gli atti non sono precisamente individuati o individuabili.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo dell’agente della riscossione di esibire e conservare la documentazione relativa alle cartelle e agli atti della riscossione; la decisione riconosce l’accesso nei limiti degli atti nella disponibilità dell’agente e specificamente individuati.
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Indica la procedura esecutiva che aveva determinato l’interesse del ricorrente a conoscere gli atti posti a fondamento della pretesa.
artt. 29 e 30 d.l. n. 78/2010
Sono richiamati per rilevare che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito erano stati notificati direttamente dagli enti impositori e, pertanto, non erano nella disponibilità dell’agente della riscossione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone che la richiesta individui con sufficiente precisione i documenti oggetto di ostensione; è inammissibile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990, una domanda riferita genericamente a tutta la documentazione relativa a una situazione debitoria, senza specificare gli atti richiesti o consentirne l’agevole individuazione.
- Il destinatario di cartelle di pagamento ha un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alle cartelle e alle relative relate di notifica quando gli atti siano riferiti alla sua posizione personale e siano specificamente individuati.
- L’amministrazione può essere condannata all’ostensione soltanto dei documenti detenuti o comunque nella sua disponibilità; non è tenuta a esibire atti formati o notificati direttamente da altri enti impositori e non acquisiti dall’amministrazione destinataria dell’istanza.
- La sopravvenuta trasmissione degli atti richiesti nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione effettivamente ostesa.
- Quando l’amministrazione dichiara di non disporre temporaneamente delle relate di notifica, ma riconosce che esse riguardano atti specificamente individuati della posizione personale del richiedente, il giudice può ordinare l’ostensione entro un termine decorrente dall’effettiva disponibilità dei documenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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