Cassazione Civile, Ordinanza n. 20022/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo a un immobile adibito a ristorazione, concesso in locazione e in affitto di azienda. I locatori agivano per la risoluzione dei contratti e per il rilascio, il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni, lamentando che la conduttrice avesse eseguito, senza autorizzazione scritta prevista in contratto, numerose opere e modifiche ai locali e alle attrezzature. Il Tribunale aveva escluso la risoluzione ma riconosciuto un risarcimento per il ripristino; la Corte d'appello, in una prima fase, aveva invece escluso la debenza del danno, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio ritenendo decisivo l'accertamento delle opere non autorizzate e la violazione dell'obbligo di restituzione ex art. 1590 c.c., precisando che la pretesa risarcitoria restava comunque autonoma rispetto alla risoluzione. In sede di rinvio la Corte d'appello ha confermato la condanna risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la conduttrice ha dedotto: motivazione apparente; violazione dei limiti del giudice del rinvio; violazione degli artt. 115, 112 e 2931 c.c.; erronea interpretazione della clausola contrattuale che vietava innovazioni non autorizzate; erronea applicazione dell'art. 1590 c.c. e mancata considerazione della disciplina degli artt. 1592 e 1593 c.c.; violazione dell'art. 2058 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto proposta una domanda di risarcimento invece che di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di fare. La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, entro il termine, della relata di notificazione della sentenza impugnata, pur osservando incidentalmente che, anche a voler superare tale profilo, i motivi sarebbero stati in larga parte inammissibili o manifestamente infondati perché diretti a rimettere in discussione accertamenti e questioni già preclusi dal giudicato interno formato con la sentenza rescindente e comunque perché la domanda dei locatori includeva anche il risarcimento per equivalente.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso della conduttrice per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., avendo la ricorrente depositato la sola copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, nonostante nel ricorso fosse allegato che la sentenza le era stata notificata. La Corte ha escluso che l'omissione fosse sanabile, poiché la relata non risultava né prodotta dalla controparte né presente nel fascicolo d'ufficio; ha inoltre osservato che la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve, sicché non era invocabile la prova di resistenza. In via solo incidentale, ha aggiunto che, se anche il ricorso fosse stato procedibile, i motivi sarebbero stati comunque inammissibili o infondati: il giudice del rinvio era vincolato ai punti già decisi dalla sentenza rescindente, la violazione dell'obbligo di non apportare modifiche senza consenso e dell'art. 1590 c.c. era ormai preclusa, le censure tendevano a una rivalutazione del merito e la domanda introduttiva comprendeva anche la richiesta di risarcimento del danno per equivalente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
comma secondo, n. 2; comma 1
il deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata, è onere della parte ricorrente e la sua omissione determina improcedibilità; la produzione tardiva è ammessa solo entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso e nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 372 c.p.c.
può consentire il deposito successivo della documentazione mancante solo se effettuato entro i termini utili e nei casi compatibili con la funzione dell'adempimento.
art. 325 c.p.c.
richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può rimettere in discussione i punti già decisi.
art. 394 c.p.c.
nel giudizio di rinvio le parti e il giudice operano entro i limiti segnati dalla cassazione con rinvio.
art. 346 c.p.c.
la clausola contrattuale invocata in appello era stata richiamata come eccezione/argomentazione già devoluta.
art. 115 c.p.c.
la ricorrente lo ha invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a una rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte ha ritenuto che la domanda originaria includeva anche il risarcimento per equivalente.
art. 1590 c.c.
il conduttore deve restituire la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto; la violazione dell'obbligo fonda la pretesa risarcitoria del locatore.
art. 1592 c.c.
evocato dalla ricorrente come disciplina delle migliorie/addizioni, ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione data dalla Corte.
art. 1593 c.c.
evocato dalla ricorrente per sostenere la liceità di addizioni e modifiche, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'esito.
art. 2058 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la domanda dei locatori fosse fondata su tale norma, essendo stata invece chiesta anche la condanna al risarcimento per equivalente.
art. 2931 c.c.
richiamato dalla ricorrente per qualificare la domanda come esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare; la Corte ha escluso tale qualificazione, precisando il diverso ambito dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare.
art. 612 c.p.c.
evocato incidentalmente come norma che disciplina una particolare modalità di esecuzione forzata degli obblighi di fare dopo una sentenza di condanna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 175 c.p.c.
richiamato in funzione del dovere del giudice di assicurare la ragionevole durata del processo.
art. 127 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per giustificare l'evitamento di formalità inutili.
art. 366 n. 6 c.p.c.
richiamato per ribadire gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 369 n. 4 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti necessari ai fini del ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato nel contestare la motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta generica e non conforme al paradigma dell'omesso esame di fatto decisivo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato per varie doglianze di violazione di legge, poi ritenute inammissibili o infondate.
art. 360 n. 5 c.p.c.
nel testo viene ricordato il nuovo perimetro del vizio motivazionale, ormai limitato all'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
artt. 1362 e segg. c.c.
richiamati per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale che vietava innovazioni senza autorizzazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo con riferimento al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando si alleghi che la sentenza è stata notificata, determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che la documentazione mancante sia comunque nella disponibilità del giudice entro i limiti temporali e processuali consentiti.
- Il giudice di rinvio è vincolato ai capi e ai punti definitivamente decisi dalla sentenza rescindente: non possono essere nuovamente contestati i fatti o le questioni già coperti dal dictum di cassazione, né può la parte chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
- La censura di motivazione apparente o di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio o del contratto, senza indicare puntualmente quali criteri legali siano stati violati e in quale modo la decisione se ne sia discostata.
- L'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nello stato in cui l'ha ricevuta, ex art. 1590 c.c., può fondare una domanda risarcitoria del locatore anche quando non sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
- La domanda con cui il creditore chiede il ripristino dei luoghi e, in subordine, il pagamento del costo necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino può essere letta come comprensiva anche del risarcimento per equivalente, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando tale domanda sia stata effettivamente formulata negli atti introduttivi.
- Le norme sugli obblighi di fare e sull'esecuzione in forma specifica non impediscono al giudice, ove la domanda sostanziale sia di tutela risarcitoria o di reintegrazione del pregiudizio, di condannare al pagamento di una somma di denaro in luogo della rimessione in pristino, se ciò risulti coerente con la domanda e con l'assetto delle allegazioni.
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