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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25207/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per truffa. I motivi dedotti erano quattro: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 640 c.p., sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio; (2) omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) violazione di legge per l'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e per l'applicazione della recidiva reiterata specifica ex art. 99, commi 1 e 3, c.p.; (4) violazione di legge in ordine alla commisurazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte rileva che tutti i motivi riproponevano doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione congrua, e che in questa sede si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle censure di merito già esaminate e respinte in appello, con motivazione immune da vizi logici; il secondo motivo è stato reputato reiterativo e manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p. richiamando l'abitualità della condotta, desunta da precedenti specifici, e la gravità del fatto per l'entità del danno alle persone offese; il terzo e il quarto motivo sono stati ugualmente ritenuti reiterativi e infondati, poiché la corte territoriale aveva già escluso l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., confermato la recidiva reiterata specifica e giustificato la pena in modo lineare e non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa, rispetto alla quale le censure sulla responsabilità sono state ritenute meramente reiterative e di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è stata esclusa per la presenza di elementi ostativi, in particolare l'abitualità della condotta e la gravità del fatto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa dal giudice di merito e la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 99, commi 1 e 3, c.p.

    la recidiva reiterata specifica è stata applicata e la relativa contestazione è stata ritenuta infondata in cassazione.

  • art. 640 cod. pen.

    richiamo alla fattispecie di truffa oggetto del giudizio di responsabilità.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    richiamo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    richiamo all'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità.

  • art. 99, comma primo e comma terzo, cod. pen.

    richiamo alla recidiva reiterata specifica.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e chiedendo una nuova valutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera lettura alternativa delle risultanze probatorie quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente sulla responsabilità penale.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi quali l'abitualità della condotta e la non modestia del danno arrecato.
  • L'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la valutazione sulla recidiva sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità; non è invece deducibile un generico dissenso sulla sua misura quando il giudice abbia spiegato i criteri utilizzati per la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffa
RamiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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