Ordinanza n. 9047/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale n. RM125008460, notificato in data 3 settembre 2025, con il quale il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – C.M.O. Vigili del Fuoco ha emesso giudizio di non idoneità in forma assoluta al servizio d'istituto nel C.N.VV.F. con la seguente diagnosi “disturbo dell'adattamento cronico con ansia, elementi misti dell'emotività ed alterazioni della condotta in scarso compenso in soggetto con marcati tratti di rigidità ed immaturità testologicamente confermati – Disturbo depressivo ricorrente” e successiva declaratoria di prognosi di malattia per giorni 90; - della cartella sanitaria del ricorrente; - del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”; - ove occorra, del D.M. n. 166/2019 “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del CNVVF”; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica Ospedaliera, per l'accertamento diagnostico iniziato il 31 luglio 2025, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati 20 aprile 2026: - del verbale n. RM126000550, notificato in data 20 gennaio 2026, con il quale il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – C.M.O. Vigili del Fuoco ha emesso giudizio di non idoneità permanente in forma assoluta al servizio d’istituto nel C.N.VV.F. che espleta funzioni operative nonché la non idoneità al transito nei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F, senza riconoscerne la causa di servizio, con la seguente diagnosi “disturbo dell'adattamento con ansia e rigidità in soggetto con stile di personalità ossessivo compulsivo - Reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento (F43)”; - del successivo decreto di cessazione dal servizio del 27 gennaio 2026; nonché per la disapplicazione dell'art. 134 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame dei provvedimenti impugnati e, qualora necessario, l'espletamento di un nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici in capo al ricorrente, all'uopo incaricando la Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, e in caso di idoneità la riammissione in servizio del ricorrente; e la condanna ex art.30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione del rapporto lavorativo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi medico-legali di non idoneità assoluta e permanente al servizio operativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di non idoneità al transito nei ruoli tecnico-professionali, e conseguente decreto di cessazione dal servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo giudizio medico-legale di non idoneità assoluta al servizio d'istituto, la relativa cartella sanitaria e gli atti presupposti, deducendo contestazioni sulle valutazioni psico-fisiche effettuate dalla Commissione Medica Ospedaliera mediante test, questionari e colloqui. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo verbale del 20 gennaio 2026, recante la dichiarazione di non idoneità permanente sia al servizio operativo sia al transito nei ruoli tecnico-professionali, nonché il decreto di cessazione dal servizio. La diagnosi posta a fondamento dell'inidoneità consisteva in un disturbo dell'adattamento con ansia e rigidità in soggetto con stile di personalità ossessivo-compulsivo e reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, richiamando valutazioni difformi espresse da altri sanitari appartenenti a strutture pubbliche e private. Ha inoltre chiesto la disapplicazione dell'art. 134 d.lgs. n. 217/2005, la sospensione degli atti, il riesame mediante nuovo accertamento medico in diversa composizione, l'eventuale riammissione in servizio e il risarcimento del danno, anche per perdita di chance.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né la domanda cautelare. Ha ritenuto opportuno disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza tramite apposita commissione medica. Il verificatore dovrà acquisire il verbale integrale e tutti gli atti del procedimento amministrativo, nonché la documentazione sanitaria del giudizio; accertare la sussistenza della patologia riscontrata dall'amministrazione; e, in caso positivo, stabilire con motivazione congrua, alla luce della normativa vigente e delle mansioni dei diversi ruoli, se la condizione costituisca causa di inidoneità al servizio come vigile del fuoco e al transito nei ruoli tecnico-professionali. Sono state dettate garanzie di contraddittorio: preavviso alle parti almeno cinque giorni prima, partecipazione dei difensori e di un consulente medico per ciascuna parte. La verificazione dovrà concludersi entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con deposito della relazione entro i successivi 10 giorni. Il ricorrente è stato onerato della notifica dell'ordinanza all'amministrazione e al verificatore. La camera di consiglio è stata rinviata al 21 luglio 2026. Le generalità del ricorrente devono essere oscurate in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare, in contraddittorio, i fatti e le valutazioni tecniche rilevanti ai fini della decisione.
art. 134 d.lgs. n. 217/2005
Disposizione della disciplina dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui il ricorrente ha chiesto la disapplicazione; il provvedimento non decide tale domanda.
art. 234, comma 3, d.lgs. n. 217/2005
Richiamato nel verbale impugnato quale riferimento per la non idoneità al transito nei ruoli tecnico-professionali.
D.M. 29 ottobre 2019
Richiamato nel verbale impugnato insieme all'art. 234, comma 3, d.lgs. n. 217/2005 per la valutazione della non idoneità al transito.
D.M. n. 166/2019
Impugnato dal ricorrente, ove occorrente, quale regolamento sui requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la sua legittimità non è esaminata nell'ordinanza.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per il risarcimento in forma specifica e, in subordine, per il danno da perdita di chance; la domanda risarcitoria non è decisa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio amministrativo di non idoneità psico-fisica è contestata sulla base di valutazioni sanitarie difformi, il giudice può disporre una verificazione affidata a un organismo tecnico terzo rispetto alla commissione che ha adottato il giudizio impugnato.
- La verificazione medico-legale deve accertare sia l'effettiva sussistenza della patologia sia la sua concreta rilevanza, alla luce della normativa vigente e delle mansioni proprie dei diversi ruoli, ai fini dell'idoneità al servizio e dell'eventuale transito in ruoli differenti.
- L'accertamento tecnico disposto dal giudice deve svolgersi in contraddittorio, consentendo alle parti e ai rispettivi consulenti di partecipare alle operazioni, previo avviso del luogo e della data dell'incombente.
- La disposizione di una verificazione istruttoria non anticipa la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato, sulla domanda cautelare o sulle pretese risarcitorie, che restano da esaminare all'esito dell'acquisizione tecnica.
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