Sentenza del 22/06/2022 n. 2957 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica cartella di pagamento a mani di persona convivente con il contribuente - Invio della successiva raccomandata informativa - Ritualità della notifica - Sussiste - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si contestava la validità della notifica di cartelle di pagamento effettuata a mani di una persona convivente del contribuente e si deduceva la prescrizione o l'irregolarità della notifica nonché l'eventuale nullità/invalidità dell'atto
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la notifica delle cartelle a mani di persona convivente, seguita dall'invio di successive raccomandate informative, sia avvenuta in modo rituale. Il deposito da parte dell'Amministrazione di idonea documentazione probatoria ha dimostrato la regolarità delle notifiche, per cui non si è verificata la prescrizione delle pretese impositive. Inoltre, in mancanza di tempestiva impugnazione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992, eventuali vizi riscontrabili nelle cartelle sono divenuti inopponibili anche con riferimento agli interessi e alla motivazione dell'atto.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
Se il contribuente non impugna tempestivamente l'atto, i vizi formali o sostanziali della notificazione diventano inopponibili; la tempestiva impugnazione è condizione per poter far valere tali vizi.
Massime di principio
- La notifica a mani di una persona convivente, se seguita da raccomandata informativa e corredata da documentazione probatoria sull'avvenuto adempimento, può essere considerata rituale e quindi valida.
- Il deposito da parte dell'Amministrazione di prove documentali sulla regolarità della notifica sposta l'onere probatorio e rende difficile per il contribuente contestarne l'efficacia senza elementi contrari.
- La mancata impugnazione tempestiva comporta la perdita della possibilità di opporre eventuali vizi (art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992), estendendosi l'inopponibilità anche agli aspetti relativi a interessi e motivazione dell'atto.
- In casi simili è fondamentale conservare e produrre tempestivamente prove contrarie (es. assenza del destinatario, mancata effettiva consegna) e, se necessario, proporre impugnazione nei termini per non perdere il diritto di far valere le irregolarità.
- La presenza di persone conviventi non esclude a priori la validità della notifica: ciò che conta è la prova dell'avvenuta consegna e la corretta informazione al contribuente.
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