Ordinanza n. 1979/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; - per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 12.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, nonché dinieghi o limitazioni dell'accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, la graduatoria nazionale e gli atti della procedura del semestre filtro, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'immatricolazione, eventualmente in soprannumero, e all'accesso integrale alla documentazione relativa alle prove. Sono state dedotte censure concernenti il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, la violazione dell'affidamento, della par condicio e dell'imparzialità, l'esistenza di distinte commissioni di valutazione, l'erroneità o ambiguità di quesiti, le modalità di correzione e attribuzione dei punteggi, la violazione dell'anonimato, la mancata copertura o redistribuzione dei posti, la determinazione del fabbisogno professionale e del contingente nazionale, le modalità formative differenziate tra atenei, irregolarità nello svolgimento delle prove e la mancata ostensione della documentazione richiesta. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione al corso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. Rilevata in via sommaria la non manifesta irragionevolezza del meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, il Collegio ha ritenuto che esso bilanci la saturazione dei posti con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati con tre sufficienze restano necessariamente prevalenti, mentre gli altri sono ordinati per fasce in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il ricorrente non aveva conseguito alcuna votazione pari o superiore a 18/30 e, quindi, non avrebbe potuto essere inserito in graduatoria neppure secondo la disciplina sopravvenuta; difettava pertanto anche la prova di resistenza, non essendo dimostrata una concreta possibilità di conseguire una posizione utile. Le censure sulla par condicio tra commissioni sono state ritenute generiche; quelle sui quesiti e sulle modalità di valutazione non dimostravano né il contenuto delle risposte né l'incidenza utile sul punteggio, e l'eventuale erroneità di singoli quesiti avrebbe potuto incidere sul singolo elaborato senza travolgere l'intera procedura. La dedotta violazione dell'anonimato era fondata su ipotesi non corroborate da elementi concreti. Le questioni relative alla mancata ostensione documentale sono state ricondotte alla disciplina dell'accesso, senza ravvisare un vizio della procedura. Le censure sulla mancata copertura o redistribuzione dei posti erano prive di interesse poiché il ricorrente non era in graduatoria. Quelle relative alla determinazione del fabbisogno erano inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute, oltre che ritenute, allo stato, infondate in ragione dell'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata. Le ulteriori doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state giudicate generiche. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, pari a euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti cautelari, che il TAR ha ritenuto insussistenti nel caso concreto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha formulato un avviso alla parte in relazione all'inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.
art. 6-ter d.lgs. 502/1992
La determinazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri rientra in una valutazione tecnico-amministrativa ampiamente discrezionale, sindacabile solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza.
art. 3, comma 1, lettera a), l. 264/1999
È richiamato quale parametro dell'istruttoria relativa alla determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi universitari.
art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), l. 264/1999
È richiamato quale parametro per la determinazione del potenziale formativo degli atenei.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha stabilito le regole originarie di attuazione del semestre filtro, assumendo rilievo quale parametro di riferimento per valutare l'affidamento dei candidati.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, a determinate condizioni, l'inserimento di candidati con almeno una sufficienza e il recupero di voti rifiutati, con penalizzazioni e ordinamento per fasce.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013
La mera irregolarità formale nelle modalità di svolgimento delle prove non determina l'illegittimità della procedura se non è dimostrata una concreta e non solo ipotetica violazione delle garanzie di anonimato.
Massime di principio
- In una procedura selettiva universitaria, una modifica sopravvenuta dei criteri di graduatoria può essere ritenuta compatibile con la tutela dell'affidamento e della par condicio se preserva la posizione di chi ha rispettato integralmente le regole originarie e ordina gli altri candidati secondo fasce coerenti con il grado di prossimità ai requisiti iniziali.
- La contestazione di una graduatoria è priva di concreta utilità cautelare quando il candidato non possiede neppure il requisito minimo richiesto dalla disciplina vigente per l'inserimento in graduatoria; in tal caso manca anche la prova di resistenza, poiché non è dimostrata la possibilità di conseguire una posizione utile anche in caso di accoglimento delle censure.
- Le censure relative a quesiti errati, ambigui o a modalità di valutazione devono essere specifiche e dimostrare sia la concreta incidenza dell'errore sulla prova del candidato sia la possibilità di conseguire, all'esito della correzione, il punteggio utile; l'eventuale erroneità di singoli quesiti non comporta automaticamente l'invalidità dell'intera procedura.
- La violazione dell'anonimato nelle prove selettive non può essere affermata sulla base di mere ipotesi relative alla gestione dei codici identificativi o dei plichi, ma richiede elementi concreti che dimostrino l'effettiva possibilità di collegare l'elaborato all'identità del candidato nella fase di correzione.
- La determinazione del fabbisogno professionale e del numero dei posti disponibili costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o carenze istruttorie concretamente dimostrate.
- Quando il numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, ma devono essere indicati nominativamente i destinatari e devono essere rispettati termini e modalità fissati dal giudice, a pena di improcedibilità.
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