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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23415/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per la pena residua di 9 mesi e 17 giorni per detenzione illecita di stupefacenti (fatto 2017). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizi di illogicità, contraddittorietà e carenza motivazionale: il Tribunale avrebbe deciso senza istruttoria adeguata, omettendo la valutazione della personalità e del comportamento tenuto nei sei anni successivi al fatto; avrebbe trascurato la prova dell'attività lavorativa (busta paga allegata) e ha ritenuto il domicilio non idoneo solo perché abitazione rurale in mezzo a fitta vegetazione e in condizioni precarie, senza valutazione concreta rispetto alle esigenze della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha constatato che il Tribunale si era basato esclusivamente sulle condanne pregresse e sulla valutazione generica di inidoneità del domicilio, omettendo ogni osservazione sulla personalità dell'interessato e l'acquisizione dell'indagine socio-familiare dell'UEPE, nonché trascurando la documentazione produttiva che attestava un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Corte ha richiamato i principi che regolano l'affidamento in prova (funzione rieducativa, valutazione prognostica basata anche sulla condotta successiva, possibilità di ulteriori osservazioni ma con adeguata motivazione) e ha stabilito che la valutazione dell'idoneità del domicilio deve essere fatta in concreto rispetto alla funzione della misura. Pertanto il provvedimento è annullato con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - art. 47

    art. 47, comma 9, Ord. per., riguarda i compiti del servizio sociale di controllo della condotta dell'affidato e di aiuto nel superamento delle difficolta di adattamento alla vita sociale

    La norma disciplina l'affidamento in prova come misura alternativa finalizzata al reinserimento; impone che il Tribunale valuti la personalità e gli elementi istruttori, e che il domicilio sia idoneo in rapporto alla funzione di controllo e assistenza del servizio sociale

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 96

    richiamato nel testo come riferimento normativo per l'attività istruttoria del Tribunale di Sorveglianza

    Attribuisce al Tribunale il potere-dovere di compiere attività istruttorie (es. acquisizione dell'indagine UEPE) in vista della decisione sull'affidamento in prova; omissioni istruttorie ingiustificate comportano vizio di motivazione

Massime di principio

  • Il diniego dell'affidamento in prova non può basarsi solo sulla gravità del reato o sulle condanne pregresse: il giudizio deve considerare anche la condotta successiva e la personalità emersa dall'istruttoria
  • Il Tribunale è tenuto a svolgere o acquisire adeguata istruttoria (anche indagine socio-familiare dell'UEPE) quando vi siano elementi dubitativi su domicilio o lavoro; l'assenza di tale istruttoria può determinare l'annullamento del provvedimento
  • L'idoneità del domicilio va valutata concretamente rispetto alle prescrizioni e alle esigenze di controllo e reinserimento imposte dall'affidamento, non esclusa in via pregiudiziale per caratteristiche generiche (es. abitazione rurale)
  • La prova di un'attività lavorativa stabile (es. busta paga per contratto a tempo indeterminato) è elemento rilevante e deve essere preso in considerazione; la sua esistenza può rendere meno fondate le ragioni di diniego legate alla mancanza di prospettive risocializzanti
  • Il Tribunale può richiedere un periodo di osservazione o esperimenti premiali come misura prudente, ma deve motivare la necessità di tali ulteriori accertamenti alla luce della finalità rieducativa e della prevenzione della recidiva
  • In caso di decisione negativa viziata da carenza o illogicità motivazionale, la Corte può annullare e rinviare il provvedimento perché il giudice di merito compia gli accertamenti mancanti e valuti nuovamente la prognosi

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