Sentenza n. 14256/2026 - Roma, Sezione 2B
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi nell’ambito del procedimento di assegnazione di superfici edificabili per l’attuazione del Programma di trasformazione urbanistica “Via delle Vigne A.T.O. 72” in Roma e per la conseguente condanna di Roma Capitale alla conclusione del procedimento medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di Roma Capitale nel procedimento di assegnazione di superfici edificabili per l'attuazione del Programma di trasformazione urbanistica "Via delle Vigne A.T.O. 72"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il consorzio aveva proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi nel procedimento di assegnazione delle superfici edificabili e la condanna di Roma Capitale alla conclusione del procedimento. Il ricorso era stato accolto con sentenza n. 620 del 16 gennaio 2019. A seguito della nomina di un Commissario ad acta con ordinanza n. 10311 del 5 agosto 2019, si è aperta una fase esecutiva relativa all'attività commissariale. Dopo il deposito della relazione del Commissario ad acta, la parte ricorrente ha rappresentato che il mancato frazionamento della particella non impediva la definizione delle procedure di assegnazione, che le questioni sulla corretta esecuzione della convenzione erano ormai oggetto di un autonomo giudizio a cognizione piena promosso da uno dei consorziati e che l'incarico commissariale doveva ritenersi esaurito, anche in ragione dei limitati poteri attribuiti al Commissario e della situazione di stallo riferita nella relazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'incidente di esecuzione relativo all'attività del Commissario ad acta. La decisione è fondata sulle stesse deduzioni della parte ricorrente, ritenute indicative del venir meno dell'interesse concreto alla prosecuzione della fase commissariale, non più suscettibile di apportare ulteriori utilità rispetto agli interessi azionati. Le spese della fase sono state compensate. La pronuncia non mette in discussione l'avvenuto accoglimento del ricorso originario contro il silenzio, ma definisce la successiva fase esecutiva concernente il Commissario ad acta.
Massime di principio
- La fase esecutiva relativa all'attività di un Commissario ad acta è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte che l'ha promossa o ne beneficia dichiara che la prosecuzione non è più idonea ad apportare ulteriori utilità concrete rispetto agli interessi azionati.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della fase commissariale può essere desunta dalle deduzioni della stessa parte ricorrente, anche quando il giudizio originario sul silenzio della pubblica amministrazione sia stato già accolto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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