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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04359/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società di contact center con comunicazione del 5 ottobre 2016, nell’ambito di una riorganizzazione che interessava le sedi di Roma e Napoli. Alcuni lavoratori licenziati hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la legittimità della procedura e dei licenziamenti, salvo la compensazione delle spese. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto, in sintesi: 1) la violazione dell’art. 4, terzo comma, l. n. 223/1991, per incompletezza della comunicazione di apertura, perché non avrebbe indicato tutte le possibili soluzioni alternative ai licenziamenti, in particolare la possibilità di trasferimenti verso posizioni vacanti in altre sedi; 2) la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 l. n. 223/1991, per avere ritenuto legittima la limitazione della comparazione dei lavoratori ai soli addetti dell’unità produttiva di Roma, senza compararla con Napoli; 3) l’erronea interpretazione dell’accordo sindacale del 21-22 dicembre 2016, che secondo i ricorrenti sarebbe stato riferito solo a Napoli; 4) la violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e 19 l. n. 300/1970, perché il verbale non era stato sottoscritto dalle RSA/RSU di Roma; 5) la violazione dell’art. 5 l. n. 223/1991, per avere ammesso la delimitazione della platea ad una sola unità produttiva senza prova dell’autonomia e specificità dei settori; 6) la dedotta natura discriminatoria della delimitazione dei lavoratori da licenziare ai soli addetti di Roma, come conseguenza del rifiuto della RSU di Roma di firmare l’accordo; 7) infine, la violazione dell’art. 5 l. n. 223/1991, perché la distanza geografica tra sedi e la fungibilità delle mansioni non sarebbero state sufficienti a giustificare la scelta di limitare il perimetro dei licenziamenti. La Corte di cassazione richiama un proprio orientamento già consolidato sulla medesima procedura collettiva, afferma che il controllo giudiziale riguarda la correttezza procedurale e non il merito delle scelte imprenditoriali, ritiene congrue e insindacabili in cassazione le valutazioni della Corte d’appello sulla completezza della comunicazione, sulla legittimità della delimitazione della platea e sull’accordo sindacale, e considera infondate o inammissibili le censure formulate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva respinto il reclamo dei lavoratori contro il rigetto delle loro domande di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, limitandosi a riformare il capo sulle spese solo in primo grado e a compensare anche quelle del secondo. La Cassazione ha ritenuto: che la comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016 fosse completa e idonea a consentire il controllo sindacale; che la delimitazione dei licenziamenti alle sedi interessate fosse giustificata dalle esigenze tecnico-organizzative e dalla specificità/infungibilità delle professionalità coinvolte; che l’accordo sindacale fosse valido e coerente con la comunicazione iniziale; che non vi fosse omessa pronuncia sulla comparazione Roma-Napoli; che non emergessero profili discriminatori. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 223/1991

    terzo comma; secondo comma; dodicesimo comma

    La comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo deve contenere in modo completo i motivi dell’eccedenza, le ragioni dell’impossibilità di soluzioni alternative, il numero e la collocazione del personale eccedente e i tempi e le misure sociali; l’eventuale inadeguatezza informativa può incidere sulla validità dei licenziamenti. Il controllo giudiziale riguarda però la correttezza procedurale e la trasparenza del controllo sindacale, non il merito delle scelte imprenditoriali.

  • art. 5 l. 223/1991

    I criteri di scelta devono essere applicati secondo valutazione globale, ma possono essere fatti prevalere, se sorretti da fattori obiettivi e non elusivi o discriminatori, criteri connessi alle esigenze tecnico-produttive e organizzative; è legittima la delimitazione della platea ai lavoratori di un’unità produttiva o di uno specifico settore quando il progetto di ristrutturazione li riguardi in modo esclusivo e le professionalità siano infungibili.

  • art. 24 l. 223/1991

    Le regole sui licenziamenti collettivi sono richiamate per il ridimensionamento dell’impresa e per la procedimentalizzazione della riduzione del personale.

  • art. 41 Cost.

    La cessazione dell’attività e le scelte di riorganizzazione dell’imprenditore esprimono libertà di iniziativa economica, non sindacabile nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice omette di decidere su un vero capo di domanda; nel caso esaminato la censura non integrava tale vizio.

  • artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c.

    Richiamati come canoni di interpretazione dell’accordo sindacale, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l’interpretazione di merito ove congrua e plausibile.

  • artt. 4 e 5 l. 223/1991

    In combinato disposto, consentono l’individuazione negoziale o aziendale della platea dei lavoratori da licenziare, purché nel rispetto delle finalità e dei limiti legali, dell’obiettività dei criteri e dell’assenza di intenti elusivi o discriminatori.

  • art. 19 l. 300/1970

    Richiamato in relazione alla legittimazione delle rappresentanze sindacali alla sottoscrizione dell’accordo.

  • art. 15 l. 300/1970

    Il principio di non discriminazione deve essere rispettato dai criteri concordati con le organizzazioni sindacali.

Massime di principio

  • Nella procedura di licenziamento collettivo il giudice controlla la correttezza formale e procedurale dell’iter e la trasparenza dell’informazione resa al sindacato, non la congruità economica in sé della scelta imprenditoriale di ridurre il personale.
  • La comunicazione di apertura ex art. 4 l. 223/1991 è valida se consente alle organizzazioni sindacali di comprendere in modo effettivo le cause dell’eccedenza, le ragioni per cui non sono praticabili soluzioni alternative e l’ampiezza della platea interessata; l’accertamento della sua completezza è di merito se sorretto da motivazione congrua.
  • È legittima la delimitazione della platea dei licenziamenti ad una sola unità produttiva o ad un singolo settore quando il progetto di ristrutturazione lo riguardi specificamente, purché il datore indichi obiettivamente le ragioni organizzative e produttive della scelta e spieghi perché non sia praticabile il trasferimento verso altre sedi.
  • I criteri di scelta possono essere negoziati con l’accordo sindacale e possono privilegiare le esigenze tecnico-produttive, a condizione che i criteri siano obiettivi, razionali, coerenti con la finalità della legge e non discriminatori.
  • La fungibilità delle mansioni e la comparabilità tra lavoratori sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito: in cassazione sono censurabili solo per violazione di legge o per motivazione giuridicamente viziata, non per semplice dissenso sul risultato interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàNesso di causalità

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