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Sentenza

Sentenza n. 1120/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’atto prot. n. 6489 del 28 maggio 2024 con cui il Comune di Cusago ha accolto l’istanza di permesso di costruire presentata dalla società controinteressata per la realizzazione di opere interne necessarie all’avvio di una Sala Giochi, Sala scommesse, Sala SLOT, in via Leonardo da Vinci, n. 1/B; ove occorra, del nulla-osta preventivo prot. n. 1400 del 31 gennaio 2024 all’apertura della sala slot.

Giustizia amministrativa202401947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per opere interne necessarie all’avvio di una sala giochi, sala scommesse e sala SLOT, nonché, ove occorrente, nulla-osta preventivo all’apertura della sala slot

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Cusago alla società controinteressata per la realizzazione di opere interne in un locale destinato a sala giochi, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge regionale Lombardia n. 8 del 2013 e della DGR n. 1274 del 2014. Secondo la ricorrente, il locale sarebbe collocato a meno di 500 metri da due luoghi sensibili: un centro sportivo e una residenza per anziani. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, sotto il profilo del difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune avrebbe recepito acriticamente le indicazioni della controinteressata senza verificare correttamente il rispetto delle distanze. Quanto alla residenza per anziani, la ricorrente ha richiamato le SCIA edilizie e la Segnalazione certificata di agibilità relative all’immobile. Quanto al centro sportivo, ha prodotto due perizie dirette a dimostrare che il relativo baricentro si trovasse a meno di 500 metri dal locale oggetto del permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari per infondatezza nel merito. Ha chiarito che la disciplina regionale vieta la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali posti a meno di 500 metri dai luoghi sensibili e che la distanza deve essere calcolata dal Comune applicando il criterio più restrittivo tra il raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile e quello dall’ingresso principale. Con riferimento alla residenza per anziani, il Collegio ha ritenuto rilevante soltanto la SCIA del 2 giugno 2024, con cui era stata avviata l’attività di ricovero, poiché successiva al permesso di costruire del 28 maggio 2024. In applicazione del principio tempus regit actum, tale attività sopravvenuta non poteva incidere sulla legittimità dell’atto impugnato. Le precedenti SCIA edilizie e la segnalazione di agibilità riguardavano soltanto opere prodromiche e non il concreto esercizio dell’attività sensibile. Quanto al centro sportivo, non era contestato che l’ingresso principale fosse più distante e che dovesse quindi considerarsi il baricentro. Tuttavia, le perizie della ricorrente non hanno dimostrato l’erroneità della misurazione comunale: una aveva calcolato il baricentro considerando soltanto il campo di rugby, anziché l’intera area sportiva; l’altra aveva incluso un’area verde che, secondo il PGT, non apparteneva al centro sportivo. È stata quindi esclusa sia la violazione della disciplina sulle distanze sia la carenza di istruttoria. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 in favore del Comune e in euro 1.000 in favore della controinteressata, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, l.r. Lombardia n. 8/2013

    La disposizione costituisce la base della disciplina regionale che limita la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in prossimità dei luoghi sensibili.

  • DGR Lombardia n. 1274/2014

    «…autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale»

    La distanza dai luoghi sensibili deve essere determinata autonomamente dal Comune applicando il criterio più restrittivo tra quello riferito al baricentro e quello riferito all’ingresso principale.

  • Allegato A, art. 2, n. 2, DGR Lombardia n. 1274/2014

    Individua i luoghi sensibili ai quali si applica il divieto di collocazione dei nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

  • art. 6 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento dell’obbligo di adeguata istruttoria; il TAR ha escluso il difetto istruttorio poiché non è stata dimostrata l’erroneità della misurazione comunale.

  • Principio tempus regit actum

    La legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; un’attività sensibile iniziata successivamente non può incidere retroattivamente sulla validità dell’atto.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; un’attività divenuta concreta e operativa dopo tale momento costituisce fatto sopravvenuto e non può determinare retroattivamente l’illegittimità dell’atto.
  • Ai fini dell’applicazione della disciplina sulle distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili, rileva il concreto svolgimento dell’attività sensibile e non la mera esecuzione di opere edilizie prodromiche, né la sola agibilità dell’immobile destinato a ospitarla.
  • Quando la disciplina stabilisce che la distanza debba essere calcolata applicando il criterio più restrittivo tra il baricentro del luogo sensibile e l’ingresso principale, il Comune deve utilizzare il baricentro se l’ingresso principale risulta più distante.
  • La contestazione del calcolo della distanza e del conseguente difetto di istruttoria richiede una dimostrazione tecnica attendibile dell’errore commesso dall’amministrazione; perizie basate su una delimitazione parziale del luogo sensibile o sull’inclusione di aree estranee non sono idonee a superare la misurazione comunale.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTitoli abilitativi ediliziResponsabile del procedimento e competenza
RamiCommercio e attività produttiveEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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