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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28996/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per due episodi relativi alla percezione del reddito di cittadinanza e aveva assolto per altri due capi. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 603 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe illegittimamente negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per verificare se la titolarità di partecipazioni sociali, non dichiarata nelle domande per ottenere il beneficio, incidesse davvero sui requisiti economici richiesti, anche in considerazione della presumibile scarsa remuneratività di tali quote. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p., assumendo che il profitto conseguito fosse modesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva motivato in modo completo e logicamente coerente il diniego di rinnovazione istruttoria, valorizzando la documentazione già acquisita e la consistenza delle partecipazioni sociali omesse, nonché l'attività e il fatturato delle società, elementi ritenuti sufficienti a escludere il diritto al reddito di cittadinanza. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché l'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. richiede un pregiudizio e un lucro complessivamente di valore pressoché irrisorio, mentre la sentenza impugnata aveva evidenziato la non minima gravità del fatto, il lucro tutt'altro che minimo, la capacità a delinquere dell'imputato e l'intensità del dolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione.

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    L'attenuante del lucro o danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia di valore economico pressoché irrisorio e deve essere valutato considerando non solo il valore del profitto o del bene, ma anche il disvalore complessivo della condotta e le sue conseguenze effettive o potenziali.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 7, comma 1, D.L. n. 4 del 2019

    Norma incriminatrice contestata per l'omessa indicazione di dati rilevanti ai fini dell'accesso e del mantenimento del reddito di cittadinanza.

  • art. 3164er cod. pen.

    Gli altri capi erano stati già assolti in primo grado perché il fatto non sussiste; la sentenza di appello ha confermato tale assoluzione.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Norma richiamata per la richiesta di attenuante del danno o lucro di speciale tenuità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è un potere eccezionale: il giudice può negarla quando ritenga, con motivazione adeguata, di poter decidere sulla base degli atti già acquisiti.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e che si limiti a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Ai fini della rinnovazione istruttoria e della valutazione dei requisiti per il beneficio, il giudice può valorizzare non solo il dato formale delle partecipazioni sociali, ma anche la consistenza patrimoniale e l'operatività concreta delle società interessate.
  • L'attenuante del lucro o danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio complessivo di minima entità; la valutazione non è meramente aritmetica o limitata al valore economico immediato, ma deve comprendere il disvalore globale della condotta, il profitto perseguito e le conseguenze prodotte.
  • Quando il fatto è ritenuto di non lieve gravità e il lucro perseguito non è minimo, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. può essere correttamente esclusa anche in presenza di un vantaggio economico non elevatissimo in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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