Sentenza n. 149/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per il Molise n. 160/2024, pubblicata il 22 maggio 2024, passata in giudicato, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il decreto n. 57 dell'8 ottobre 2020 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise recante oggetto “DPCM 12 gennaio 2017. Definizione tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili. Tariffe annualità 2020. Determinazioni”, previa declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato dei seguenti atti: 1) del D.C.A. n. 159 del 2 ottobre 2025 recante oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”; 2) della relazione istruttoria della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise menzionata nel succitato D.C.A. e recante oggetto “Adempimenti a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, relativa all'annullamento del decreto n. 57 dell'8.10.2020 del Commissario ad acta, concernente la definizione delle tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili per l'annualità 2020”; 3) di ogni altro atto coordinato, connesso, conseguente o comunque influente; in subordine, previa riqualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, periodo secondo, del cod.proc.amm., e conseguente conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario, per l'annullamento dei predetti atti di cui ai punti 1, 2 e 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.C.A. n. 159/2025, relazione istruttoria regionale e atti connessi, adottati in asserita esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 160/2024 e recanti la rideterminazione delle tariffe sanitarie per l’annualità 2020
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il D.C.A. n. 159/2025, con cui l’Amministrazione aveva annullato la precedente tariffa e rideterminato le tariffe per il 2020, violasse o eludesse il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Molise n. 160/2024. Tale sentenza aveva annullato il precedente D.C.A. n. 57/2020 per difetto di istruttoria e motivazione, facendo salva la possibilità di una riedizione del potere amministrativo secondo le coordinate indicate in motivazione. La ricorrente ha dedotto che anche la nuova istruttoria e motivazione fossero carenti, erronee e illogiche, prospettando, in via principale, la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a. e, in via subordinata, il loro annullamento per carenza di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento e violazione di legge, incluso l’art. 8-sexies d.lgs. 502/1992 e i parametri costituzionali richiamati. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la determinazione di una somma dovuta per ogni ritardo o violazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’azione di ottemperanza e, non ravvisando una violazione o una manifesta elusione del giudicato, ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., ordinando la prosecuzione della causa con il rito ordinario per l’esame della domanda subordinata di annullamento. Il giudice ha ricostruito il contenuto della sentenza n. 160/2024, rilevando che essa non aveva imposto all’Amministrazione di rideterminare necessariamente le tariffe né aveva prescritto specifiche modalità istruttorie, poiché aveva escluso un obbligo di automatico e progressivo adeguamento tariffario. La precedente pronuncia aveva soltanto annullato il D.C.A. n. 57/2020 per difetto di istruttoria e motivazione, lasciando all’Amministrazione margini di discrezionalità nella riedizione del potere e imponendo, qualora avesse scelto di provvedere nuovamente, di dare conto dell’attività istruttoria svolta. Il D.C.A. n. 159/2025 risultava corredato da una relazione istruttoria e da un’analisi dettagliata delle componenti di costo, con riferimento al CCNL AIOP e ai requisiti organizzativi e strutturali applicabili. Pertanto, le contestazioni relative all’adeguatezza, completezza o correttezza della nuova istruttoria non riguardavano il contenuto precettivo del giudicato, ma eventuali autonomi vizi di legittimità del nuovo atto, da esaminare nel giudizio ordinario di annullamento. La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 16 settembre 2026 per la prosecuzione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Individua l’azione esercitata per ottenere l’attuazione del giudicato amministrativo.
art. 114, comma 4, c.p.a.
«Sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità»
È richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità degli atti asseritamente adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 32, comma 2, c.p.a.
«riqualificazione dell’azione» e «conversione del rito»
Consente, respinta la domanda di ottemperanza, la conversione dell’azione e la prosecuzione nelle forme ordinarie dell’azione di annullamento, quando la controversia riguardi autonomi vizi di legittimità del nuovo atto.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all’art. 32 c.p.a. nell’ambito della decisione non definitiva e della prosecuzione del giudizio.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro legislativo asseritamente violato nella determinazione delle tariffe; la relativa censura resta da esaminare nel rito ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto riproduce i vizi già censurati oppure contrasta con prescrizioni puntuali e vincolanti contenute nella decisione; l’elusione ricorre quando l’Amministrazione, pur dando formalmente esecuzione alla sentenza, persegue surrettiziamente il medesimo risultato già dichiarato illegittimo.
- Quando la sentenza di annullamento lascia all’Amministrazione margini di discrezionalità nella riedizione del potere, le contestazioni relative al modo in cui tale discrezionalità è stata esercitata integrano ordinari vizi di legittimità e non violazione o elusione del giudicato, salvo il contrasto con specifiche statuizioni conformative.
- L’annullamento di un provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa, non impone necessariamente la riedizione del potere né vincola l’Amministrazione a specifiche modalità istruttorie, se la sentenza non contiene prescrizioni puntuali in tal senso.
- Il giudice dell’ottemperanza deve qualificare le domande distinguendo ciò che attiene all’esecuzione del giudicato da ciò che riguarda il nuovo esercizio del potere; respinta la domanda di nullità per violazione o elusione, deve disporre la conversione del rito e la prosecuzione dell’azione di annullamento nelle forme ordinarie, quando proposta in via subordinata.
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