Sentenza del 18/06/2021 n. 817 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Autonomia dal processo penale - Mancato accertamento dell'elemento psicologico in sede penale - Non rileva IRES - Accertamento maggior reddito d'impresa - Proventi illeciti - Legittimità - Assenza di consapevolezza in capo all'amministratore - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa derivante da somme riconducibili a proventi di reato (riciclaggio). La società/resistente aveva impugnato l'accertamento richiamando una pronuncia penale che non aveva accertato dolo o colpa grave dell'amministratore, sostenendo che ciò rendesse infondato l'avviso.
La decisione
La decisione ha ritenuto infondato il rilievo della società: il processo tributario è autonomo rispetto a quello penale e la mancata dimostrazione del dolo/colpa grave in sede penale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare, ai fini IRES, l'incorporazione di somme nei conti societari. In assenza di contestazione sulla natura illecita delle somme, è sufficiente che esse siano confluite nei conti della società e siano state utilizzate nello svolgimento dell'attività d'impresa per costituire componente del reddito d'impresa. L'accertamento dell'Ufficio è stato ritenuto legittimo e quindi confermato.
Norme richiamate
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - disciplina delle imposte sui redditi / IRES
Le somme confluite nei conti societari e utilizzate nello svolgimento dell'attività costituiscono componente del reddito d'impresa ai fini IRES, indipendentemente dalla provenienza illecita o dalla consapevolezza dell'amministratore.
Principio di autonomia tra processo penale e processo tributario
Gli accertamenti e le pronunce penali non sono vincolanti per il giudice tributario; la mancata prova del dolo o della colpa grave in sede penale non esclude autonomamente la ricostruzione fiscale del reddito.
Codice penale - art. 648-bis (riciclaggio) - contesto fattuale
Anche quando i fatti penali riguardano riciclaggio, ai fini fiscali ciò che rileva è l'effetto economico (l'entrata e l'utilizzo delle somme nei conti societari), non la qualificazione penale né la consapevolezza dell'organo amministrativo.
Massime di principio
- Il giudicato penale che esclude dolo o colpa grave non impedisce di per sé all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito d'impresa; i due rami del diritto sono autonomi.
- Ai fini IRES prevale l'analisi economica: somme che entrano e sono impiegate nell'attività societaria concorrono al reddito anche se la loro provenienza è sospetta o illecita.
- La prova della natura illecita delle somme non è sempre necessaria per qualificare fiscalmente le entrate come reddito d'impresa; basta dimostrare l'effettivo utilizzo nell'attività aziendale.
- Per difendersi efficacemente in sede tributaria il contribuente deve fornire documentazione contabile e prove che escludano che le somme costituiscano ricavo d'impresa (es. rimborsi, restituzioni, atti dispositivi che dimostrino diversa natura).
- In presenza di somme di dubbia provenienza, strategie utili sono: ricostruire circuiti finanziari, dimostrare l'origine lecita mediante documenti e, se necessario, provvedere a restituzioni o rettifiche contabili per evitare accertamenti sfavorevoli.
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