Cassazione Penale, Sentenza n. 27815/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio e il successivo decreto di sequestro emesso il 18/11/2023, denunciando violazione di legge (art. 253 c.p.p. e art. 648-bis c.p.) e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva che il decreto non spiegava il rapporto di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il presunto reato presupposto per riciclaggio, che il mero possesso di denaro non giustifica la contestazione di riciclaggio in assenza di altri riscontri investigativi, e che al più si sarebbe trattato di una possibile violazione della normativa valutaria (D.Lgs. n.195/2008) di natura amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il sequestro probatorio era stato nel frattempo convertito dal GIP in sequestro preventivo, per cui le doglianze relative al sequestro probatorio devono essere rivolte al provvedimento di conversione. Perciò la ricorrente non aveva più un interesse attuale a proseguire l'impugnazione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che il ricorso avverso l'ordinanza sul sequestro probatorio è privo di interesse se la misura è stata successivamente convertita in sequestro preventivo dal GIP
art. 648-bis cod. pen.
Norma che incrimina il reato di riciclaggio; il ricorrente contestava l'assenza del collegamento di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato presupposto, rilevando che il mero possesso di denaro non è di per sé sufficiente a fondare una contestazione di riciclaggio
D.Lgs. n.195/2008
Normativa valutaria di natura amministrativa citata dalla difesa come possibile alternativa alla contestazione penale; la Corte rileva che tale elemento non legittima di per sé il sequestro probatorio per riciclaggio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni per l'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012 (Martella)
Precedente richiamato per affermare che il ricorso in cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio è inammissibile quando la misura sia stata convertita in sequestro preventivo, essendo venuto meno l'interesse dell'impugnante
Massime di principio
- Se il sequestro probatorio viene convertito in sequestro preventivo dal GIP, i rimedi avverso l'originario sequestro probatorio possono divenire inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; le doglianze devono essere rivolte al provvedimento di conversione.
- Per disporre un sequestro per reati come il riciclaggio è necessario che il provvedimento indichi il rapporto di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato presupposto; il mero possesso di denaro, senza ulteriori riscontri investigativi, difficilmente basta a giustificare un sequestro per riciclaggio.
- Eventuali violazioni della normativa valutaria (D.Lgs. n.195/2008) hanno natura amministrativa e non sostituiscono automaticamente la necessità di prove circa un reato penale presupposto.
- Chi impugna deve verificare tempestivamente lo stato della misura cautelare: se nel frattempo la misura è stata convertita o modificata, l'impugnazione deve essere adeguata al nuovo provvedimento per evitare inammissibilità e sanzioni per colpa.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie quando rilevi profili di colpa nella proposizione di ricorsi manifestamente privi di interesse attuale.
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