Cassazione Penale, Sentenza n. 34522/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato (ex art. 629 c.p.p. e art. 625 ter c.p.p.) relativa alla sentenza penale del Tribunale di Modena (14/11/2019) per mancata sottoscrizione digitale dell'atto e degli allegati. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 24 della L. n. 176/2020 (normativa emergenziale sul deposito telematico) sostenendo che alla rescissione, in quanto impugnazione straordinaria, non si dovesse applicare la disciplina digitale prevista per le impugnazioni ordinarie; chiedeva inoltre che la Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che, pur essendo la rescissione un rimedio di natura straordinaria, alle modalità di deposito delle impugnazioni introdotte per l'emergenza epidemiologica (art. 24, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. n.176/2020, commi 6-bis e ss.) si applica anche alla rescissione. Essendo mancata la sottoscrizione digitale del difensore sia sull'istanza che sulle copie informatiche per immagine allegate, l'atto è inammissibile ai sensi del comma 6-sexies. La questione di legittimità costituzionale è stata respinta come infondata: la disciplina è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali posto che mira a tutelare la salute pubblica e l'autenticità degli atti. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
commi 6-bis, 6-quinquies, 6-sexies
La disciplina emergenziale sul deposito telematico si applica "a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili"; richiede la sottoscrizione digitale dell'atto e la sottoscrizione digitale per conformità delle copie informatiche per immagine, e prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di omissione di tali requisiti
art. 625 ter c.p.p.
Norma che disciplina il rimedio della rescissione del giudicato; la giurisprudenza indica la natura di mezzo di impugnazione straordinaria e l'obbligo di deposito in cancelleria con allegazione dei documenti a sostegno
art. 582 c.p.p.
Richiamata in quanto disciplina le regole generali sulla presentazione delle impugnazioni, applicabili per analogia alla presentazione dell'istanza di rescissione
art. 591 c.p.p.
Richiamato come limite alla previsione di inammissibilità stabilita dall'art. 24 (norma tipicamente citata per compatibilità o eccezioni), benché nel caso concreto non sia stata ritenuta applicabile per giustificare l'ammissione
art. 585, co. 4, c.p.p.
Prevede effetti dell'inammissibilità originaria del ricorso sui motivi nuovi successivamente proposti (rende inammissibile il motivo nuovo se il ricorso principale è inammissibile)
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna per spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità dell'impugnazione derivi da negligenza del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000,00
art. 624-bis c.p.
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado (contestazione originaria), citata nel quadro fattuale
Massime di principio
- La rescissione del giudicato (art. 625 ter c.p.p.) è un rimedio di natura straordinaria ma, quanto alle modalità formali di deposito, si applicano le regole sulle impugnazioni previste dall'ordinamento; in periodo di emergenza le disposizioni emergenziali sul deposito telematico trovano applicazione anche alla rescissione
- L'omessa sottoscrizione digitale dell'atto e/o delle copie informatiche per immagine, quando prevista dall'art. 24 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020, determina l'inammissibilità dell'impugnazione; il difensore deve curare la firma digitale sugli atti e sulle copie per conformità
- Le censure costituzionali contro regole procedurali riconducibili a misure emergenziali di tutela della salute pubblica (semplificazione/depositi telematici) incontrano forte resistenza giurisprudenziale: sono valutate alla luce del principio di proporzionalità e dell'esigenza di garantire autenticità e tracciabilità degli atti
- In presenza di inammissibilità per difetti formali originari, motivi nuovi o integrazioni presentate successivamente sono frequentemente dichiarati inammissibili ex art. 585 co.4 c.p.p.; il rimedio pratico è procedere a un corretto deposito osservando le formalità richieste
- Per evitare il rischio di inammissibilità e sanzioni (compresa la condanna alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), il difensore deve utilizzare gli strumenti di firma digitale e rispettare le disposizioni sul formato e la sottoscrizione delle copie informatiche, specialmente in periodi nei quali vigono norme emergenziali sul deposito telematico
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