Cassazione Penale, Sentenza n. 46692/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne pronunciate con rito abbreviato: Alberto Melis per furto aggravato in concorso (capo primo) ha dedotto vizi di motivazione e travisamento della prova, contestando la valutazione delle conversazioni intercettate (ritenute confessorie), la valutazione documentale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per stato di necessità/difficoltà economica. Roberto Pes per riciclaggio (capo secondo) ha dedotto omessa e carente valutazione dei motivi di appello e delle intercettazioni (sostiene che non lo si nomina e che vi sono conversazioni con valore liberatorio), travisamento della prova relativo al riconoscimento di oggetti consegnati e violazione del principio del ragionevole dubbio; ha altresì lamentato genericità dell'imputazione e mancata ammissione di mezzi istruttori al rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e prova (impossibilità di rivedere la valutazione probatoria del merito salvo macroscopici travisamenti indicati con specificità) e ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato atti idonei a integrare un vizio di travisamento percepibile "ictu oculi". È stata confermata la conformità verticale della decisione di merito (doppia conforme) e la correttezza, ai fini della cassazione, della valutazione delle intercettazioni e degli elementi ricognitivi utilizzati per individuare la responsabilità di Melis e Pes. Perciò i ricorsi sono stati respinti come inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa per le ammende la somma di euro 3.000 ciascuno (oltre ogni altro onere di legge).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama il rispetto delle prescrizioni sul contenuto del ricorso per cassazione e l'autosufficienza degli atti; i motivi devono essere specifici e autosufficienti
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
va interpretato alla luce della giurisprudenza che limita il sindacato della Corte di legittimità sul travisamento della prova alla macroscopica evidenza e richiede specifica indicazione degli atti rilevanti
art. 533 cod. proc. pen.
richiama il criterio che la condanna deve essere fondata "al di là di ogni ragionevole dubbio"; in cassazione serve per valutare la coerenza logico-dimostrativa della motivazione, non per riesaminare il merito
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
legge n. 46 del 2006
modifica le regole del giudizio di cassazione limitando la possibilità di nuova valutazione del merito e precisando i confini del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove di merito: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa lettura degli elementi probatori sono generalmente inammissibili.
- Per contestare un "travisamento della prova" in cassazione è necessario indicare con precisione e autosufficienza gli atti e le incongruenze macroscopiche che dimostrino la contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi processuali.
- La cosiddetta "doppia conforme" (conferma della decisione di primo grado anche in appello) rende più difficile il sindacato di legittimità, salvo che emergano nuovi profili oggettivi introdotti nella motivazione di secondo grado o macroscopici errori logico-giuridici.
- Le intercettazioni telefoniche e la loro interpretazione sono, di regola, questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione si può intervenire solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione operata.
- Le censure generiche o non autosufficienti (es. lamentele diffuse sulla motivazione senza indicazione puntuale degli atti e delle contraddizioni) rischiano l'inammissibilità; il ricorrente deve documentare in modo specifico gli elementi decisivi.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se vi sia una palese illogicità o omissione nella motivazione del giudice di merito; la semplice situazione economica non garantisce automaticamente l'attenuante senza puntuali argomentazioni nel merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni a favore della Cassa per le ammende; pertanto va accuratamente valutata la fondatezza del gravame prima di procedere in cassazione.
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