Sentenza del 12/08/2015 n. 16731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento del credito d'imposta previsto dalla L. n. 388/2000, art. 8, per l'acquisto di automezzi destinati a investimenti in zone svantaggiate. Secondo l'Ufficio, i veicoli, essendo stati concessi in comodato a un'altra società incaricata della distribuzione delle carni, avevano perso il carattere di beni strumentali dell'impresa proprietaria e non potevano quindi beneficiare dell'agevolazione. L'Agenzia denunciava inoltre vizi di motivazione e violazione della disciplina fiscale sull'ammortamento e sull'inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della S. S.r.l. al beneficio fiscale. La Corte ha ritenuto che i veicoli, pur concessi in comodato, fossero utilizzati esclusivamente per la distribuzione dei prodotti della contribuente e fossero quindi funzionali al suo programma economico e alla sua attività produttiva. I relativi costi erano pertanto ammortizzabili dalla società proprietaria e l'investimento risultava agevolabile ai sensi della L. n. 388/2000, art. 8. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, commi 2 e 7
L'agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali ammortizzabili ai sensi della normativa fiscale.
Il beneficio fiscale può spettare anche per beni concessi in comodato, purché restino funzionali all'attività economica del contribuente e siano ammortizzabili da quest'ultimo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, nel testo applicabile ratione temporis
La società proprietaria può ammortizzare beni concessi in comodato quando questi concorrono alla realizzazione del programma economico dell'impresa e risultano inerenti alla sua attività produttiva.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, applicabile ratione temporis, oggi art. 109, comma 5
I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito.
Il principio di inerenza richiede un collegamento effettivo tra il costo e l'attività produttiva; tale collegamento può sussistere anche per costi relativi a beni utilizzati da terzi, se l'utilizzo è funzionale alla produzione del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 330
Le contestazioni relative al luogo di notificazione del ricorso per cassazione devono essere specificamente dimostrate; nel caso concreto l'eventuale nullità è stata comunque sanata dalla costituzione della resistente.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La costituzione in giudizio della parte destinataria sana l'eventuale nullità della notificazione quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione è ammissibile quando l'esposizione dei fatti e dei motivi consente alla Corte di comprendere le questioni sottoposte al suo esame.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Un'eventuale motivazione giuridica errata o insufficiente non impone necessariamente la cassazione della sentenza se la decisione è conforme a diritto; la motivazione può essere corretta o integrata dalla Corte.
Massime di principio
- La concessione di un bene in comodato a un soggetto terzo non esclude automaticamente la sua natura di bene strumentale del proprietario ai fini fiscali.
- È decisivo verificare se l'utilizzo del bene da parte del comodatario sia concretamente e direttamente funzionale all'attività produttiva del comodante, anche quando l'attività è stata esternalizzata.
- L'esclusività del servizio reso a favore del proprietario, insieme alla documentazione del rapporto e della destinazione dei beni, può dimostrare l'inerenza dei costi e consentire l'ammortamento.
- Per ottenere un'agevolazione sugli investimenti, non è sufficiente la proprietà del bene: occorre dimostrare che il bene sia ammortizzabile, inerente e inserito nel programma economico dell'impresa.
- La valutazione deve essere concreta: comodati generici o beni utilizzati anche per attività estranee o a favore di terzi potrebbero non soddisfare il requisito di strumentalità e inerenza.
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