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Sentenza

Sentenza del 25/02/2016 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Apparente regolarità contabile - Connivenza nella frode - Onere della prova - A carico dell'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta in favore del contribuente, poiché, in presenza di apparente regolarità delle fatture, l'onere di provare la connivenza nella frode gravava sull'Amministrazione finanziaria. La mera natura di società cartiera dell'emittente, senza ulteriori elementi concreti riferibili alla consapevolezza del destinatario, non era sufficiente a negare la detrazione dell'IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda fatture apparentemente regolari sotto il profilo contabile e formale, dotate dei requisiti previsti dall'art. 21 del d.P.R. 633/1972, ma riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia a operazioni effettivamente eseguite ma formalmente fatturate da un soggetto diverso da quello reale. L'Ufficio doveva dimostrare che il contribuente fosse consapevole o quantomeno connivente rispetto alla frode. Non era sufficiente qualificare la società emittente come una "cartiera": occorrevano ulteriori elementi probatori, anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le fatture devono contenere i requisiti previsti dalla legge.

    Una fattura formalmente regolare è idonea ad attestare, sul piano documentale, la sussistenza del costo e dell'operazione, salva la prova contraria dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando le fatture sono formalmente e contabilmente regolari, l'Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero dell'IVA sulla sola qualificazione del fornitore come società cartiera.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi concreti che dimostrino la consapevolezza o la connivenza del contribuente nella frode.
  • La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti e riferite alla posizione concreta del contribuente.
  • Il contribuente deve comunque mantenere una condotta diligente, verificando, per quanto ragionevolmente possibile, l'affidabilità del fornitore e la coerenza commerciale delle operazioni.
  • La mera irregolarità o inattività del fornitore non dimostra automaticamente che il cliente fosse consapevole della frode: devono emergere circostanze ulteriori, come prezzi anomali, rapporti anomali, assenza di documentazione commerciale o evidenti incongruenze nelle operazioni.

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