Sentenza del 25/02/2016 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Apparente regolarità contabile - Connivenza nella frode - Onere della prova - A carico dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta in favore del contribuente, poiché, in presenza di apparente regolarità delle fatture, l'onere di provare la connivenza nella frode gravava sull'Amministrazione finanziaria. La mera natura di società cartiera dell'emittente, senza ulteriori elementi concreti riferibili alla consapevolezza del destinatario, non era sufficiente a negare la detrazione dell'IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda fatture apparentemente regolari sotto il profilo contabile e formale, dotate dei requisiti previsti dall'art. 21 del d.P.R. 633/1972, ma riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia a operazioni effettivamente eseguite ma formalmente fatturate da un soggetto diverso da quello reale. L'Ufficio doveva dimostrare che il contribuente fosse consapevole o quantomeno connivente rispetto alla frode. Non era sufficiente qualificare la società emittente come una "cartiera": occorrevano ulteriori elementi probatori, anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le fatture devono contenere i requisiti previsti dalla legge.
Una fattura formalmente regolare è idonea ad attestare, sul piano documentale, la sussistenza del costo e dell'operazione, salva la prova contraria dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando le fatture sono formalmente e contabilmente regolari, l'Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero dell'IVA sulla sola qualificazione del fornitore come società cartiera.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi concreti che dimostrino la consapevolezza o la connivenza del contribuente nella frode.
- La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti e riferite alla posizione concreta del contribuente.
- Il contribuente deve comunque mantenere una condotta diligente, verificando, per quanto ragionevolmente possibile, l'affidabilità del fornitore e la coerenza commerciale delle operazioni.
- La mera irregolarità o inattività del fornitore non dimostra automaticamente che il cliente fosse consapevole della frode: devono emergere circostanze ulteriori, come prezzi anomali, rapporti anomali, assenza di documentazione commerciale o evidenti incongruenze nelle operazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 feb 2016Sentenza del 25/02/2016 n. 40 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 25 feb 2016Sentenza del 25/02/2016 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 25 feb 2016Sentenza del 25/02/2016 n. 115 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 25 feb 2016Sentenza del 25/02/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 25 feb 2016Sentenza del 25/02/2016 n. 465 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 25 feb 2016Sentenza del 25/02/2016 n. 1053 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →