Cassazione Penale, Sentenza n. 6982/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Martignoni contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 02/02/2024. Si sollevavano sei motivi: (1) contestazione della fondatezza delle acquisizioni probatorie e dell'esistenza/valore del progetto «Defkalion», sostenendo che l'operazione era reale e giustificata; (2) censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), invocando la buona fede e la trasparenza dell'affare; (3) criticava la qualificazione giuridica dei fatti, proponendo l'applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 (fattispecie meno grave) e la valutazione della soglia di punibilità; (4) vizio per inosservanza degli artt. 602 e 523 c.p.p., lamentando che la Corte non avrebbe considerato le conclusioni del Procuratore generale (che in realtà aveva chiesto l'assoluzione); (5) doglianza sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e non coerente con la modalità concreta della condotta; (6) impugnazione della statuizione di confisca (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), sia sul piano dell'an che del quantum, chiedendo di tener conto del valore effettivo del progetto e dei pagamenti effettuati nell'ambito di un piano di rateizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sono state ritenute legittime e coerenti le valutazioni di merito che hanno escluso l'effettività economica dell'operazione e hanno qualificato la condotta come dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e falsa comunicazione sociale (art. 2621 c.c.). È stato confermato il giudizio di colpevolezza e le statuizioni di primo e secondo grado, fatta eccezione per la precisazione che l'errata indicazione nelle motivazioni circa le conclusioni del Procuratore generale è un mero refuso privo di rilievo ai fini della decisione. È stata altresì confermata la confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, quantificata in relazione all'imposta evasa (importo iniziale considerato 244.000 euro, ridotto in primo grado a 229.673,75 euro), con la precisazione che i pagamenti già effettuati nell'ambito del piano di rateizzazione saranno considerati in sede esecutiva per la riduzione del quantum confiscato. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
art. 2; art. 4; art. 12-bis, comma 2
L'art. 2 è stato interpretato come applicabile anche quando l'operazione è economicamente fittizia e il dolo può sussistere anche in forma di dolo eventuale; l'art. 4 (ipotesi meno grave) è stato escluso perché l'operazione era priva di effettività economica; l'art. 12-bis c.2 è stato inteso nel senso che la confisca può essere disposta anche se è in corso un impegno di pagamento, ma il sequestro/confisca permarrà fino all'effettivo integrale pagamento e i pagamenti già effettuati devono essere considerati in sede esecutiva per la riduzione del quantum.
codice civile
L'art. 2621 è stato applicato per la falsa indicazione in bilancio (fittizio aumento di capitale) per fatti materiali non corrispondenti al vero; l'art. 2343 è richiamato in relazione alla necessità di valutazioni peritali per determinare il valore di conferimenti e progetti, la sua assenza contribuiva a ritenere l'arbitraria determinazione del prezzo.
codice di procedura penale
Richiamati dal ricorrente per dedurre un'omessa considerazione in appello delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte ha però ritenuto che l'erroneo richiamo delle conclusioni nel testo della motivazione costituisse solo un refuso privo di nullità quando non incide sulla logica della decisione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione globale delle prove: se l'apparato motivazionale di merito è razionale e coerente, la Suprema Corte non sostituisce la valutazione probatoria.
- Per i reati tributari la dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti può integrarsi anche quando il profitto viene ripartito in quote annuali (es. ammortamenti), e il dolo può sussistere anche in forma di dolo eventuale (accettazione del rischio evasivo).
- La qualificazione dell'operazione come "fittizia" può fondarsi sull'assenza di documentazione idonea a comprovare il valore dell'oggetto trasferito, sulla mancanza di garanzie e sulla contabilità anomala della controparte; in tali casi la mera presenza di un progetto non provato nella sua effettiva capacità produttiva non esclude la frode.
- La confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 può essere disposta anche quando il contribuente abbia assunto un impegno di pagamento (rateizzazione), ma il sequestro/confisca resta efficace fino all'integrale pagamento; i pagamenti effettuati devono essere computati in sede esecutiva per la rideterminazione del quantum confiscato.
- Errori formali o refusi nelle motivazioni di merito (es. errato richiamo delle conclusioni del Pubblico Ministero) non comportano nullità se non incidono sulla ragione sostanziale della decisione.
- Nella determinazione della pena il giudice può discostarsi dal minimo edittale in presenza di danno rilevante, modalità ingannevoli e responsabilità aggravata dalla posizione di garanzia dell'autore (es. legale rappresentante e socio di maggioranza).
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