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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6982/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Martignoni contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 02/02/2024. Si sollevavano sei motivi: (1) contestazione della fondatezza delle acquisizioni probatorie e dell'esistenza/valore del progetto «Defkalion», sostenendo che l'operazione era reale e giustificata; (2) censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), invocando la buona fede e la trasparenza dell'affare; (3) criticava la qualificazione giuridica dei fatti, proponendo l'applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 (fattispecie meno grave) e la valutazione della soglia di punibilità; (4) vizio per inosservanza degli artt. 602 e 523 c.p.p., lamentando che la Corte non avrebbe considerato le conclusioni del Procuratore generale (che in realtà aveva chiesto l'assoluzione); (5) doglianza sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e non coerente con la modalità concreta della condotta; (6) impugnazione della statuizione di confisca (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), sia sul piano dell'an che del quantum, chiedendo di tener conto del valore effettivo del progetto e dei pagamenti effettuati nell'ambito di un piano di rateizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sono state ritenute legittime e coerenti le valutazioni di merito che hanno escluso l'effettività economica dell'operazione e hanno qualificato la condotta come dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e falsa comunicazione sociale (art. 2621 c.c.). È stato confermato il giudizio di colpevolezza e le statuizioni di primo e secondo grado, fatta eccezione per la precisazione che l'errata indicazione nelle motivazioni circa le conclusioni del Procuratore generale è un mero refuso privo di rilievo ai fini della decisione. È stata altresì confermata la confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, quantificata in relazione all'imposta evasa (importo iniziale considerato 244.000 euro, ridotto in primo grado a 229.673,75 euro), con la precisazione che i pagamenti già effettuati nell'ambito del piano di rateizzazione saranno considerati in sede esecutiva per la riduzione del quantum confiscato. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 2; art. 4; art. 12-bis, comma 2

    L'art. 2 è stato interpretato come applicabile anche quando l'operazione è economicamente fittizia e il dolo può sussistere anche in forma di dolo eventuale; l'art. 4 (ipotesi meno grave) è stato escluso perché l'operazione era priva di effettività economica; l'art. 12-bis c.2 è stato inteso nel senso che la confisca può essere disposta anche se è in corso un impegno di pagamento, ma il sequestro/confisca permarrà fino all'effettivo integrale pagamento e i pagamenti già effettuati devono essere considerati in sede esecutiva per la riduzione del quantum.

  • codice civile

    L'art. 2621 è stato applicato per la falsa indicazione in bilancio (fittizio aumento di capitale) per fatti materiali non corrispondenti al vero; l'art. 2343 è richiamato in relazione alla necessità di valutazioni peritali per determinare il valore di conferimenti e progetti, la sua assenza contribuiva a ritenere l'arbitraria determinazione del prezzo.

  • codice di procedura penale

    Richiamati dal ricorrente per dedurre un'omessa considerazione in appello delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte ha però ritenuto che l'erroneo richiamo delle conclusioni nel testo della motivazione costituisse solo un refuso privo di nullità quando non incide sulla logica della decisione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione globale delle prove: se l'apparato motivazionale di merito è razionale e coerente, la Suprema Corte non sostituisce la valutazione probatoria.
  • Per i reati tributari la dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti può integrarsi anche quando il profitto viene ripartito in quote annuali (es. ammortamenti), e il dolo può sussistere anche in forma di dolo eventuale (accettazione del rischio evasivo).
  • La qualificazione dell'operazione come "fittizia" può fondarsi sull'assenza di documentazione idonea a comprovare il valore dell'oggetto trasferito, sulla mancanza di garanzie e sulla contabilità anomala della controparte; in tali casi la mera presenza di un progetto non provato nella sua effettiva capacità produttiva non esclude la frode.
  • La confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 può essere disposta anche quando il contribuente abbia assunto un impegno di pagamento (rateizzazione), ma il sequestro/confisca resta efficace fino all'integrale pagamento; i pagamenti effettuati devono essere computati in sede esecutiva per la rideterminazione del quantum confiscato.
  • Errori formali o refusi nelle motivazioni di merito (es. errato richiamo delle conclusioni del Pubblico Ministero) non comportano nullità se non incidono sulla ragione sostanziale della decisione.
  • Nella determinazione della pena il giudice può discostarsi dal minimo edittale in presenza di danno rilevante, modalità ingannevoli e responsabilità aggravata dalla posizione di garanzia dell'autore (es. legale rappresentante e socio di maggioranza).

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