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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21265/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi maturati, in parte in prededuzione e in parte in privilegio, per attività svolta sia come advisor legale nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo liquidatorio, sia in giudizi civili e relative procedure di mediazione promossi contro istituti di credito. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, escludendo il compenso relativo alla fase concordataria e ad alcune controversie bancarie, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento del curatore. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, ha rigettato l’opposizione ritenendo che: l’eccezione di inadempimento fosse specifica e non generica; il professionista non avesse provato il corretto adempimento; la proposta di concordato fosse viziata da atti svantaggiosi e non autorizzati, da errata valutazione del passivo e da mancanza dei presupposti di fattibilità; per le cause contro le banche il professionista avrebbe dovuto acquisire preventivamente la documentazione contrattuale prima di promuovere le azioni; la fase di mediazione non potesse essere remunerata separatamente in modo autonomo rispetto alla causa presupposta se il credito relativo alla causa era escluso per inadempimento. Il ricorrente ha proposto cinque (in realtà nel testo sono esposti anche altri motivi) motivi di ricorso, denunciando violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili o manifestamente infondate perché dirette a rivalutare il merito e non a colpire la ratio decidendi del decreto impugnato; in particolare ha valorizzato il difetto di specificità delle doglianze e l’erroneo tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell’opposizione allo stato passivo e quindi la mancata ammissione integrale dei crediti professionali rivendicati. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione si fonda sulla considerazione che i motivi non si confrontavano con la reale ratio del decreto impugnato, ma pretendevano una nuova valutazione del merito dell’operato professionale e delle scelte difensive e concordatarie, già scrutinato in senso sfavorevole dal tribunale.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    viene richiamato quale base dell’opposizione allo stato passivo; la Corte conferma che nel relativo giudizio il controllo del tribunale si misura anche sulla fondatezza delle eccezioni del curatore e sull’effettiva prova dell’adempimento del creditore professionista.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sulle fonti delle obbligazioni, ma senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento di legittimità.

  • art. 1176 c.c., comma 2

    la diligenza del professionista va valutata con il parametro qualificato della prestazione professionale; il tribunale ha ritenuto che l’attività non avesse raggiunto lo standard richiesto.

  • art. 1218 c.c.

    è richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale e all’onere di dimostrare l’esatto adempimento a fronte dell’eccezione di inadempimento.

  • art. 2236 c.c.

    invocato per la responsabilità del professionista; la Corte non ne approfondisce il contenuto poiché reputa inammissibili le censure che mirano al merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; il tribunale aveva posto a carico del creditore la prova dell’esatto adempimento una volta sollevata l’eccezione di inadempimento.

  • art. 119, comma 4, TUB

    richiamato in relazione all’attività contro le banche, per affermare che il professionista avrebbe dovuto acquisire preventivamente la documentazione contrattuale e non limitarsi a introdurre le cause.

  • art. 111 l.fall.

    richiamato in tema di prededuzione dei compensi per attività svolta nell’ambito della procedura concorsuale.

  • art. 160, ultimo comma, l.fall.

    richiamato quale condizione di accesso al concordato preventivo, che il tribunale ritiene non rispettata per errata valutazione del passivo e assenza di concreta fattibilità.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato in relazione all’assetto dei debiti da lavoro nel trasferimento/affitto d’azienda, usato dal tribunale per evidenziare l’inesistenza del debito oggetto di compensazione al momento della modifica contrattuale.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per il diritto al compenso del professionista; la Corte però nega l’accoglimento della censura perché l’inadempimento esclude il compenso richiesto.

  • art. 19 d.m. 55/2014

    richiamato dal ricorrente per il compenso della fase di mediazione, ma la Corte osserva che il compenso separato non supera l’eccezione di inadempimento relativa alla causa presupposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo reputa non rispettato perché la censura non indica un fatto decisivo realmente trascurato.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore-professionista che chieda il compenso deve confrontarsi con l’eccezione di inadempimento del curatore dimostrando il proprio esatto adempimento, non essendo sufficiente allegare in modo generico la correttezza dell’attività svolta.
  • La deduzione del vizio di motivazione o di violazione di legge non può risolversi in una critica al merito della valutazione compiuta dal giudice di merito: il ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Ai fini del riconoscimento del compenso del professionista in ambito concorsuale non basta l’utilità astratta dell’attività, occorrendo che la prestazione sia stata svolta con diligenza e in modo coerente con i presupposti giuridici e fattuali dell’operazione assistita.
  • Il diritto al compenso per attività svolta in una procedura concorsuale non può essere riconosciuto quando la prestazione professionale è strettamente connessa a una domanda di concordato dichiarata non ammissibile per vizi sostanziali dell’impianto negoziale e valutativo predisposto.
  • In materia di attività legale volta a promuovere contenziosi contro banche, il professionista deve dimostrare di avere svolto un filtro preventivo di opportunità e di aver acquisito la documentazione necessaria prima dell’introduzione delle cause, non potendo limitarsi a depositare gli atti introduttivi.
  • La fase di mediazione può avere autonoma rilevanza ai fini del compenso, ma tale autonomia non elide gli effetti dell’accoglimento dell’eccezione di inadempimento riferita alla controversia principale cui la mediazione è funzionalmente preordinata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAppaltoInadempimentoConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziarioLavoro
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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