Cassazione Penale, Sentenza n. 03165/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per vari reati di bancarotta (documentale e patrimoniale/distrattiva) relativi ai fallimenti delle società "Amerigo s.r.l." e "Toscana Uno s.r.l.". Le censure principali riguardavano: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (distruzione/occultamento o omessa tenuta delle scritture); 2) omessa o inadeguata valutazione delle prove e delle consulenze tecniche di parte (in particolare del dott. Michelotti) in ordine allo stato d'insolvenza e alla qualificazione temporale delle operazioni contestate; 3) contestazione della qualificazione di "amministratore di fatto" (per Rafanelli) e della responsabilità per singole distrazioni, nonché della qualificazione giuridica dei fatti (bancarotta semplice vs fraudolenta); 4) violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione per mancata allegazione/indicazione puntuale di atti e dichiarazioni ritenuti decisivi; 5) questioni sulla dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha disposto l'annullamento con rinvio limitato ai profili relativi alla bancarotta fraudolenta documentale, richiedendo un nuovo esame conformemente ai principi di diritto richiamati (in particolare sul problema del dolo specifico e sulla necessità di motivare l'esame della condotta concreta degli amministratori). In concreto la sentenza impugnata è stata annullata nei confronti di Buonanno Felice e Rafanelli Paolo limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione; analoghe aporie motivazionali sono state rilevate con riferimento al capo E) (bancarotta documentale relativa a "Toscana Uno") per Fera e Costantini e si è disposto che il giudice del rinvio colmi tali lacune. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati: molte doglianze sono state ritenute censure di merito non sindacabili in cassazione o inficiate dalla mancata autosufficienza del ricorso; le questioni di dosimetria sono state in prevalenza assorbite dall'accoglimento dei motivi relativi alla bancarotta documentale.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
La Corte distingue la forma "specifica" (omessa tenuta/occultamento con dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto) dalla forma "generica" (fraudolenta tenuta), ponendo l'accento che la sola scomparsa o frammentarietà delle scritture non basta: serve valutare circostanze ulteriori che dimostrino il dolo o la consapevolezza della pericolosità della condotta.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
art. 219, co. 3, legge fallimentare
Richiamato nei ricorsi in relazione alla disciplina delle attenuanti (richiesta di riconoscimento); la Corte segnala che le questioni di merito su riconoscimento attenuanti sono in gran parte assorbite o non valutabili in sede di legittimità quando connesse a prova di fatto.
art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/7/1989, n. 271 (norma sull'allegazione degli atti)
La Corte ricorda l'obbligo per il ricorrente di specificare gli atti da inserire nel fascicolo a cura della cancelleria e ribadisce il principio dell'autosufficienza del ricorso: il ricorso deve indicare con precisione gli atti contestati o allegarli, pena l'inammissibilità del motivo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla specificazione degli atti e dei motivi di impugnazione; la Corte segnala che il ricorso deve essere autosufficiente nell'indicazione degli atti per consentire la selezione da parte della cancelleria.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale specifica non basta constatare la mancanza o la frammentarietà delle scritture: occorrono circostanze ulteriori che dimostrino il dolo specifico (finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto).
- La sola scomparsa dei libri contabili o una tenuta tale da ostacolare la ricostruzione patrimoniale rappresentano elementi oggettivi utili ma non esaustivi: il giudice deve investigare la condotta concreta degli amministratori nel contesto della vita economica dell'impresa per ricavare l'elemento soggettivo.
- Quando si impugna in Cassazione la valutazione di consulenze tecniche o dichiarazioni testimoniali è necessario indicare e/o allegare gli atti contestati in modo preciso (principio di autosufficienza del ricorso); il mancato adempimento espone all'inammissibilità del motivo.
- Le censure meramente rimesse alla rivalutazione del fatto (critiche di merito non argomentate) sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità: il ricorso deve contenere una critica giuridicamente e fattualmente articolata della motivazione impugnata.
- Se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o non affronta profili essenziali dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quei profili (non sempre l'intera sentenza).
- In fatti di concorso extraneus in bancarotta per distrazione, la mancanza di causale giustificativa e il consolidato rapporto con gli amministratori possono costituire indizi idonei a desumere la consapevolezza della destinazione a danno dei creditori, ma la valutazione resta di merito e richiede motivazione analitica.
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