Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. V bis, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva impugnato il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era stato motivato dalla presenza di vicende penali, consistenti in un procedimento per maltrattamenti in famiglia e in un’ordinanza di custodia cautelare relativa a un procedimento per traffico internazionale di sostanze stupefacenti in concorso, nonché dall’insufficienza del reddito. In primo grado erano state dedotte la tardività del provvedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa considerazione delle successive assoluzioni, del reddito dichiarato e del percorso di integrazione socio-lavorativa. In appello l’interessato ha riproposto tali censure, lamentando in particolare che l’Amministrazione avesse fondato la prognosi di inaffidabilità esclusivamente sui procedimenti penali, senza valutare il complessivo percorso di integrazione, e avesse contestato il requisito reddituale senza indicare adeguatamente le annualità da considerare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza per residenza non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma di un potere discrezionale di alta amministrazione, esercitato in funzione dell’interesse pubblico e subordinato alla verifica dell’integrazione stabile del richiedente e della sua affidabilità morale e civile. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, la valutazione ministeriale è stata ritenuta non illogica, poiché al momento dell’adozione del diniego risultava una vicenda penale grave contro la persona; l’assoluzione intervenuta successivamente non poteva essere valutata ai fini della legittimità dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum, secondo cui l’Amministrazione considera i fatti e le norme sopravvenuti fino all’adozione del provvedimento conclusivo, non quelli successivi. La successiva assoluzione, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. per mancato raggiungimento della prova della responsabilità, non è stata ritenuta idonea a rendere illogica la prognosi formulata sulla base degli elementi disponibili al momento della decisione. È stata inoltre confermata la valutazione negativa sul requisito reddituale: l’Amministrazione può utilizzare parametri minimi predeterminati e uniformi per verificare l’autosufficienza economica del richiedente. Il reddito di 17.160 euro dichiarato per il 2017 non era sufficiente a dimostrare il requisito, poiché non risultavano adeguati i redditi delle annualità precedenti e successive comprese nel periodo di osservazione, mentre le risultanze del sistema "punto fisco" indicavano redditi insufficienti per il 2015 e il 2016 in relazione a un nucleo familiare composto dal coniuge e da quattro figli. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza per residenza richiede, oltre alla residenza legale continuativa, la valutazione discrezionale dell’integrazione sociale, economica, familiare e dell’irreprensibilità della condotta del richiedente.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La vicenda penale relativa al traffico di sostanze stupefacenti è stata considerata tra gli elementi istruttori valutabili dall’Amministrazione ai fini della prognosi di affidabilità.

  • art. 110 c.p.

    Il riferimento al concorso nel reato rientra tra gli elementi della vicenda penale considerati nel procedimento di cittadinanza.

  • art. 572 c.p.

    La contestazione di maltrattamenti in famiglia è stata considerata una vicenda penale grave contro la persona, idonea, al momento del diniego, a incidere sulla valutazione di affidabilità e integrazione.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    L’assoluzione per mancato raggiungimento della prova della responsabilità, intervenuta dopo il diniego, non ha imposto di ritenere illegittima la valutazione amministrativa compiuta sulla base degli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto.

  • art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8

    Il parametro reddituale previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è stato utilizzato dall’Amministrazione come soglia indicativa dell’adeguatezza economica del richiedente la cittadinanza.

  • art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    La disposizione è richiamata quale conferma del parametro reddituale utilizzato per verificare l’autosufficienza economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione, il cui esercizio richiede la valutazione dell’integrazione stabile del richiedente e della sua affidabilità morale e civile.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per residenza resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento dell’atto e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza potersi sostituire alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
  • Nel procedimento amministrativo l’Amministrazione deve considerare le sopravvenienze di fatto e di diritto intervenute fino all’adozione del provvedimento conclusivo; le circostanze sopravvenute successivamente non incidono, di regola, sulla legittimità dell’atto valutata secondo il principio tempus regit actum.
  • Ai fini della valutazione dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente la cittadinanza, una vicenda penale grave può essere considerata sulla base degli elementi disponibili al momento del diniego, anche se il procedimento penale si conclude successivamente con assoluzione, purché la prognosi amministrativa sia sorretta da un’istruttoria sufficiente e da una motivazione logica e ragionevole.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’Amministrazione può predeterminare parametri reddituali minimi, uniformi per tutti i richiedenti, per verificare l’autosufficienza economica e la capacità di mantenimento del richiedente e del suo nucleo familiare.
  • La dimostrazione del requisito reddituale per la cittadinanza non si esaurisce nella produzione del reddito di una singola annualità, ma può richiedere la prova della sufficienza economica per il periodo di osservazione, normalmente riferito al triennio anteriore alla domanda, nonché per il periodo successivo fino all’adozione del diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.