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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2489/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per appropriazione indebita di 500 ceste per il trasporto di pane, proponendo tre motivi di cassazione: (1) censura sull'errata qualificazione del rapporto contrattuale (si sostiene che non fosse un appalto ma un negozio misto con effetti traslativi della proprietà delle ceste, richiamando la figura della somministrazione art. 1559 c.c.); (2) illegittimità per difetto di legittimazione della parte querelante: la cessione delle ceste da TRJ Service s.r.l. a Unicoop del 1/5/2017 sarebbe stata fittizia e le ceste a quella data costituivano il corpo del reato, per cui la querela sarebbe invalida; (3) violazione dell'art. 20‑bis c.p. per mancata concessione della pena sostitutiva richiesta in appello (si lamenta che in primo grado fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena senza richiesta, e che in appello la difesa avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono stati ritenuti in gran parte ripetitivi e generici (mancanza di critica argomentata alla motivazione di merito), e in parte manifestamente infondati. In particolare: il primo motivo (interpretazione contrattuale) è considerato una censura della valutazione di fatto del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione salvo motivazione illogica, che qui non sussiste; il secondo motivo (legittimazione alla querela) è stato ritenuto infondato perché il Consorzio Unicoop aveva legittimamente acquistato le ceste e quindi titolarità per proporre querela; il terzo motivo (pena sostitutiva) è manifestamente infondato dato che la difesa aveva richiesto benefici di legge in primo grado e non sussiste un impedimento alla valutazione della sostituzione in sede di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad un pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b)

    Individua i motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte rileva che il ricorso ha usato tale rubrica per contestare in realtà valutazioni di fatto e interpretazioni contrattuali proprie del giudice di merito, motivo per cui è stato ritenuto ripetitivo e non consentito.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto che la qualificazione dei beni e la titolarità della proprietà (e quindi la sussistenza del reato) siano state correttamente valutate in merito, con conseguente legittimità della querela proposta dal proprietario risultante.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Stabilisce l'obbligo di esporre le ragioni di fatto e diritto a sostegno del gravame; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente carenti sotto questo profilo (critica non argomentata rispetto alla motivazione di merito).

  • art. 1559 Cod. Civ.

    Richiamato dalla difesa quale possibile fonte di trasferimento di proprietà (somministrazione); la Corte ha ritenuto invece che i giudici di merito abbiano logicamente e motivatamente qualificato il rapporto come contratto di appalto, scelta di merito non sindacabile in Cassazione salvo aporie logiche, che qui non emergono.

  • art. 1656 Cod. Civ.

    Richiamato in relazione alla delega degli aspetti esecutivi del servizio a TRJ Service: la Corte ha ritenuto che la gestione del servizio fosse stata delegata e che il consorzio potesse legittimamente riassumerne la gestione e acquistare le ceste per recuperarne la disponibilità.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla concessione di misure alternative/benefici: la Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando la mancata fondatezza della pretesa di illegittima concessione della sospensione condizionale in primo grado e l'assenza di ostacoli procedurali alla richiesta di sostituzione della pena.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Menziomento procedurale: la difesa aveva chiesto in subordine benefici o pena minima e misure di legge in primo grado; la Corte ne trae rilievo nel valutare l'asserita incongruità della concessione del beneficio in primo grado.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    Norma che disciplina gli effetti della sospensione condizionale in ordine a sostituzioni sanzionatorie; la Corte esamina la documentazione processuale e ritiene infondato l'assunto che la sospensione conceda automaticamente preclusione alla sostituzione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad un'ammenda equitativamente fissata.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale è tipicamente questione di fatto e di merito: in Cassazione non è sindacabile se la motivazione di merito è logica, congrua e non contraddittoria.
  • Motivi di cassazione che riproducono pedissequamente censure già esaminate dalla Corte d'appello senza offrire una critica argomentata sono inammissibili per genericità (mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto).
  • La legittimazione a proporre querela per appropriazione indebita dipende dalla titolarità della proprietà o dal concreto fatto del trasferimento: occorre documentare adeguatamente i passaggi di proprietà e i pagamenti per contestare la legittimità della querela.
  • Per ottenere l'esame di misure sostitutive o la sostituzione della pena è importante formulare richieste specifiche e documentate nel corso del processo; inoltre, la mera concessione di una sospensione condizionale in primo grado non impedisce automaticamente la richiesta di sostituzione della pena in sede di gravame salvo specifici impedimenti normativi provati.
  • In Cassazione è fondamentale formulare motivi distinti, non ripetitivi e con argomentazione giuridica mirata; l'omissione di una critica argomentata può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende.
  • Se si contesta la validità di una cessione (ad es. per simulazione), bisogna produrre prove concrete (pagamenti, atti annessi, testimonianze) capaci di dimostrare la fittizietà e che i beni fossero già 'corpo del reato' al momento della cessione.

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