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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28203/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di controlli fiscali, l'Ufficio contestava a una società di carburanti la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a fatture emesse da due associazioni sportive, ritenendo che per una di esse le prestazioni di sponsorizzazione non fossero state adeguatamente documentate e che le fatture fossero relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Sulla base del maggior reddito accertato in capo alla società, venivano emessi anche avvisi ai due soci per l'imputazione dei maggiori utili di una società a ristretta base sociale. I contribuenti impugnavano gli atti e ottenevano accoglimento nei due gradi di merito. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 19 DPR 633/1972, 2697 e 2727 c.c., sostenendo che, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche per presunzioni l'oggettiva fittizietà dell'operazione e la consapevolezza del destinatario, mentre al contribuente spetta la prova contraria; censurava quindi la CTR per aver erroneamente preteso dall'Ufficio una prova incontrovertibile delle operazioni inesistenti e per non aver valutato correttamente gli indizi offerti dall'Erario.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo e lo ha accolto. Ha affermato che, in presenza di fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando anche per via indiziaria la fittizietà dell'operazione, mentre incombe sul contribuente la rigorosa prova contraria; la mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non bastano. La CTR non ha applicato correttamente tali regole sull'onere della prova e non ha svolto un effettivo esame delle presunzioni dedotte dall'Ufficio, limitandosi a formule apodittiche e confermando l'annullamento dell'accertamento nonostante profili di dubbio sull'effettività e inerenza delle sponsorizzazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio denunciato, ossia violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità dei costi d'impresa contestati in relazione a fatture ritenute false.

  • art. 19 DPR n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA collegata alle fatture contestate.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: all'Amministrazione spetta provare la fittizietà dell'operazione, anche per presunzioni; al contribuente la prova contraria rigorosa.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione all'utilizzo di presunzioni per dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria illustrativa da parte dei controricorrenti.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio mediante elementi diretti o indiziari idonei a dimostrare la fittizietà dell'operazione.
  • Una volta fornita dall'Ufficio la prova, anche presuntiva, dell'inesistenza oggettiva dell'operazione e della consapevolezza del destinatario, spetta al contribuente la prova contraria rigorosa.
  • La sola esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non sono prove sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione contestata, perché documenti facilmente falsificabili e normalmente compatibili con operazioni simulate.
  • Il giudice di merito deve valutare in modo effettivo e non apodittico le presunzioni offerte dall'Ufficio e verificare correttamente il riparto dell'onere probatorio; la conferma dell'annullamento dell'accertamento senza tale verifica integra errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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