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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31526/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava le condanne per coltivazione a fini di commercio e per singoli episodi di cessione di cannabis. Le censure principali sono: per Hysenaj Ardit vizio di motivazione e carenza di prove circa la partecipazione all'attività di coltivazione (assenza di prove di frequenza degli immobili, di intercettazioni dimostrative della sua partecipazione alle fasi di coltivazione/essiccazione/confezionamento); contestazione della prova della cessione dell'8 dicembre 2020 (captazione ambientale in auto non provativa della presenza di Hysenaj); doglianza comune sulla dosimetria della pena e sul riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità ai sensi dell'art. 80 DPR 309/1990 e sulla scelta di equiparare le attenuanti all'aggravante invece di far prevalere le prime; infine impugnazione della confisca di somme di denaro per Hoxha Saimjr e Hysenaj Ardit sostenendo la lecita provenienza delle somme e la mancata valutazione dei documenti prodotti in tal senso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" in cui la motivazione di appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo. Ha ritenuto che le censure di merito richieste dai ricorrenti chiedessero una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, dovendo la Cassazione limitarsi a verificare la presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Sulla responsabilità di Hysenaj la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, che hanno documentato con intercettazioni il suo stabile coinvolgimento nella fase finale della filiera (commercializzazione) e il ruolo causale rispetto alla coltivazione ai fini di commercio. Anche la captazione ambientale relativa alla cessione dell'8 dicembre 2020 è stata ritenuta prova utilizzabile, integrata da altri riscontri e dal contesto di collaborazione. L'aggravante per ingente quantità è stata confermata sulla base della consulenza tecnica che stimava la produzione in dosi; la Corte ha chiarito che l'art. 80 DPR 309/1990 ammette la valutazione sulla base del potenziale produttivo della piantagione. Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante è stato considerato motivato correttamente in ragione della gravità e della struttura del contesto delinquenziale. Infine la confisca delle somme è stata ritenuta legittima in presenza di un nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività di cessione, e la documentazione sulla presunta lecita provenienza è stata valutata come carente o non specifica. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La norma incrimina la coltivazione, detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha confermato l'applicazione per fatti relativi alla coltivazione ai fini di commercio e per singoli episodi di cessione

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    L'aggravante per ingente quantità puo' essere valutata sulla base del dato ponderale virtuale ricavabile dall'esito del ciclo produttivo prevedibile: quindi anche la produzione attesa/virtuale da una piantagione non autorizzata può giustificare l'aggravante

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la scelta di equivalenza tra attenuanti e aggravante purché motivata e non arbitraria

  • Codice penale, art. 240

    Consente la confisca del prezzo o profitto del reato; nei reati di cessione di stupefacenti la confisca del denaro trovato in possesso e' consentita quando sussiste un nesso di pertinenzialità con l'attività illecita

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Prevede strumenti per la confisca nel quadro dei reati di stupefacenti; la Corte richiama la possibilità di confisca del denaro nelle ipotesi di cessione e non mera detenzione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove salvo che emerga mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito
  • Le intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché i verbali redatti dalla polizia giudiziaria, possono costituire prova rilevante se adeguatamente motivate e contestualizzate, anche nel rito abbreviato ove siano compatibili i parametri di valutazione della prova dichiarativa
  • La partecipazione stabile alla fase di immissione sul mercato di stupefacente coltivato può integrare una responsabilità specifica anche per il reato di coltivazione ai fini di commercio se il contributo è causalmente rilevante per il ciclo produttivo e la commercializzazione
  • L'aggravante per ingente quantità relativa alla coltivazione può fondarsi su una stima del potenziale produttivo (dato virtuale) della piantagione e non richiede necessariamente la mera valutazione del materiale già lavorato
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti (equivalenza o prevalenza) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se frutto di arbitrarietà o illogicità manifesta
  • La confisca di denaro è legittima quando esiste un nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività di cessione; chi invoca la lecita provenienza deve fornire prova specifica e documentazione idonea a dimostrarla, non meri riferimenti generici

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